Conguaglio Fondo Funzioni Fondamentali, utile confrontare la stima ministeriale
Il Decreto del Direttore Finanza Locale dei giorni scorsi, con cui è stato ripartito il saldo 70% del Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020, prevede nell’allegato una serie di “numeri” su cui prestare attenzione, anche al fine del calcolo del conguaglio del 30 giugno 2021.
Precisa il comma 1 art. 106 DL 34/2020: “A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo”
Le voci indicate nel prospetto del Decreto citato sono:
1° step:
- stima perdita di gettito (senza imposta di soggiorno)
2° step:
- Ristori minori entrate (senza imposta di soggiorno)
- Sterilizzazione 30% perdite servizi a domanda individuale e servizi non fondamentali
- Applicazione soglia minima
- Stima perdita di gettito con soglia minima
3° step:
- Applicazione minori spese generali, con salvaguardia (max 9%)
- Stima perdita di gettito 2020, anche al netto delle minori spese
4° step:
- Riparto 3 miliardi (100%) con applicazione soglia minima procapite e salvaguardia acconto
- Acconto 900 milioni (30%)
- Saldo 2,1 miliardi definitivo (70%)
La stima delle perdita di gettito e i ristori minori entrate sono stati considerati al netto del ristoro imposta di soggiorno, in quanto il Ministero dell’Interno, di concerto MEF, provvederà ad effettuare una integrazione (non per nulla, l’art. 180 DL 34/2020 dispone al primo comma: “Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19”
Come evidenziato dall’Ifel, le perdite di gettito sono state stimate escludendo, in questa fase, le entrate relative all’imposta di soggiorno, dal momento che è intenzione del Governo ristorare queste specifiche perdite con ulteriori ed apposite risorse che saranno stanziate in un prossimo provvedimento, ad integrazione del ristoro parziale disposto dall’articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020.
I mandati di pagamento in favore degli enti beneficiari sono in corso di emissione, al netto delle somme già erogate a titolo di acconto
Il Comune verificherà ora sul campo l’attualità di tali stime, confrontando la nota metodologica, ed accantonando una parte di risorse eccedenti le reali minori entrate e maggiori spese Covid in un fondo in missione 20 programma 3.