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Conguagli fondi Covid, le criticità emerse dal tavolo tecnico

Dal lavoro del tavolo tecnico relativo al conguaglio triennale fondi Covid di cui art. 106 DL 34/2020 è emerso che le informazioni trasmesse dagli enti sono risultate in alcuni casi incomplete – per mancata valorizzazione di impegni e/o accertamenti 2020 o 2021 e/o mancata valorizzazione delle minori spese, ivi incluso il FCDE - ed in altri casi errate – valorizzazione delle politiche autonome in materia fiscale per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe e/o inserimento di importi negativi non condivisi con gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze.

In particolare, sono state riscontrate le seguenti criticità rd effettuate le seguenti correzioni, ai fini della valutazione del fabbisogno del biennio 2020-2021 e del fabbisogno 2022:

a) importi negativi: i Decreti certificazione, disciplinanti i modelli e le modalità di compilazione delle certificazioni per il triennio 2020-2022, hanno espressamente escluso l’inserimento di dati negativi. Tuttavia, al fine di venire incontro alle esigenze di corretta rappresentazione degli accertamenti 2022 e/o 2021 e/o 2020 e/o 2019 per gli enti che nel corso dei richiamati esercizi sono stati oggetto di fusione e/o trasferimento di funzioni, il Ministero dell’economia e delle finanze ha autorizzato l’inserimento di importi negativi in casi eccezionali e solo al fine di permettere un confronto omogeneo dei dati relativi alle due annualità. Ciò premesso:

- nel caso di importi negativi inseriti nelle colonne relative agli Accertamenti di natura straordinaria a1) e b1) della Sezione 1 del modello COVID-19 di ciascun anno, non sono state apportate rettifiche al modello per i casi autorizzati dal richiamato Ministero; dall’analisi dei casi residuali degli importi negativi inseriti nelle colonne a1) e b1), si è ritenuto opportuno non apportare modifiche, in quanto gli importi inseriti dagli enti sono apparsi finalizzati a permettere un confronto omogeneo tra i due esercizi;

- nel caso di importi negativi inseriti nelle colonne relative alle Politiche autonome (d, e, f) della Sezione 1 del modello COVID-19 di ciascun anno, si è provveduto a comunicare le segnalazioni di incoerenza con nota formale a firma del Ragioniere Generale dello Stato a tutti gli enti interessati. Un comune non ha fornito riscontro nell’anno 2020. Per tale ente si è provveduto a rettificare con segno positivo la colonna interessata ed è stata adeguata la colonna h) della variazione entrata;

- nel caso di importi negativi inseriti nelle colonne relative alle Minori e Maggiori Spese d) ed e) della Sezione 2 del modello COVID-19, si è provveduto a comunicare le segnalazioni di incoerenza con nota formale a firma del Ragioniere Generale dello Stato a tutti gli enti interessati. I comuni che non hanno dato un riscontro sono n. 1 per l’anno 2020 e n. 2 nell’anno 2022. Per tali enti sono stati rettificati gli importi, attribuendo il segno positivo e valorizzando correttamente le maggiori/minori spese certificate;

b) mancata valorizzazione della colonna a) Accertamenti 2020 e/o 2021 e/o 2022 della Sezione 1 del modello COVID-19: non avendo valorizzato alcuna entrata nel 2020 e/o nel 2021 e/o nel 2022, l’ente ha certificato come perdita l’importo complessivo derivante dalla differenza tra gli Accertamenti 2019 e gli Accertamenti 2020 e/o nel 2021 e/o nel 2022 valorizzati con importo nullo. Si è provveduto a comunicare le segnalazioni di incoerenza con nota formale a firma del Ragioniere Generale dello Stato a tutti gli enti interessati. I comuni e le unioni che non hanno dato un riscontro sono n. 14 per l’anno 2020, n. 17 nell’anno 2021 e n. 26 per l’anno 2022; di conseguenza è stato considerato un fabbisogno pari a zero per ciascuno degli anni interessati;

c) errata valorizzazione politiche autonome in materia fiscale: dalle analisi puntuali del Ministero dell’economia e delle finanze è emerso che diversi enti hanno valorizzato le politiche autonome per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe. Le segnalazioni di incoerenza sono state comunicate con nota formale a firma del Ragioniere Generale dello Stato a tutti gli enti interessati, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe tenuto conto ai fini della verifica finale dell’importo inserito nella richiamata nota. I comuni che non hanno dato un riscontro sono n. 19 per l’anno 2020, n. 18 nell’anno 2021 e n. 4 per l’anno 2022; di conseguenza il calcolo del fabbisogno per i comuni interessati ha tenuto conto degli importi comunicati formalmente agli enti;

d) minori spese non dichiarate: si è ritenuto opportuno normalizzare le minori spese dichiarate nel biennio 2020 e 2021, al fine di abbattere i casi di incoerenza o di assenza, fissando il valore minimo all’importo corrispondente al 35° percentile della distribuzione del rapporto tra minori spese dichiarate e “Fondone” assegnato nel biennio 2020 e 2021 come riscontrato per l’intero comparto. Il correttivo ha interessato n. 3.916 comuni per un totale complessivo di 288 milioni di euro;

e) errata valorizzazione minori spese: si è ritenuto opportuno ridurre alcune minori spese dichiarate nel biennio 2020 e 2021 al fine di correggere talune valorizzazioni derivanti da una errata interpretazione, come, nei casi estremi, la valorizzazione per ciascuna voce di spesa, dell’intero importo negativo risultante dal confronto degli impegni rilevati nelle certificazioni. Il Tavolo di confronto ha fissato il valore massimo delle minori spese all’85° percentile della distribuzione del rapporto tra minori spese dichiarate e “Fondone” assegnato nel biennio 2020 e 2021. Il correttivo ha coinvolto 484 enti per un totale complessivo di 108 milioni di euro;

f) errata valorizzazione minori entrate: a seguito di un confronto diretto con i dati di bilancio di fonte BDAP e di un’analisi econometrico-statistica della distribuzione delle minori entrate (sia in termini percentuali che pro capite), è emerso che alcune perdite risultano inficiate da un’errata valorizzazione degli accertamenti o dalla mancata valorizzazione degli accertamenti di natura straordinaria. Si è quindi individuata anche una soglia massima di perdita, fissata al decimo percentile registrato a livello di comparto. Il Tavolo di confronto ha poi ritenuto opportuno considerare solo il 25% della perdita registrata dagli enti in riferimento alla voce “Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, in quanto tale fattispecie di perdita è stata considerata non totalmente ascrivibile alla pandemia. In questi casi, pertanto, si è ritenuto necessario normalizzare le perdite anomale rilevate nel biennio 2020 e 2021. Nel complesso, il correttivo ha interessato n. 1.708 enti per un totale di 344 milioni di euro;

g) errata valorizzazione della sezione “RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2021 (Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e Ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati) ” modello CERTIF-COVID-19/2021: 27 enti hanno valorizzato la Sezione dedicata del modello CERTIF-COVID-19/2021 in modo non coerente con le risultanze della Sezione 2 del modello COVID-19/2021, inserendo, nello specifico, importi superiori alle spettanze ricevute.