Conguagli fondi Covid, i ristori specifici di spesa non sono stati rettificati, tranne il contributo caro bollette
I ristori specifici di spesa assegnati negli anni 2020, 2021 e 2022, ad eccezione del “Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”, non sono stati oggetto di correttivi.
Il Tavolo di confronto ha ritenuto opportuno non ricomprendere, tenuto conto della loro specificità in termini di scadenze e utilizzi, nell’elenco dei ristori specifici di spesa oggetto di restituzione i seguenti ristori:
a) le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. “Buono viaggio” di cui all'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, assegnate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020;
b) le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. “Centri estivi” inerenti all’incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 previsto, per l’anno 2020, dall'articolo 105, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, assegnate con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020 e, per l’anno 2021, dall'articolo 63 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assegnate con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021, nonché le risorse del Fondo istituito nell’anno 2022 per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa di cui all’articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, assegnate con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2022;
c) le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. “Aree interne” relative all’incremento del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022 dall’articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e assegnate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020;
d) le risorse di cui al fondo destinato ai comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria, di cui all’articolo 229 del decreto-legge n. 34 del 2020 e assegnate con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82;
e) le risorse di cui al fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi dell’articolo 1, comma 790 della legge n. 178 del 2020;
f) le risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi del Trasporto pubblico locale e di cui all’incremento del fondo di cui all’articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020 (articolo 24 comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2022 e articolo 36 del decreto-legge n. 50 del 2022).
Gli importi esposti nell’allegato E corrispondono, quindi, a quanto certificato dagli enti nel modello CERTIF-COVID-19/2022 dei comuni, unioni di comuni e comunità montane per un totale complessivo di 126 milioni di euro.
Al contrario, come suesposto, il Tavolo tecnico ha ritenuto opportuno apportare i seguenti correttivi al ristoro relativo a “Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”:
- nel caso di maggiori spese per “Utenze” e “Canoni e Contratti di servizio” certificate dagli enti per un importo superiore ai ristori assegnati, è stato azzerato l’importo di ristoro non utilizzato erroneamente certificato. Tale correzione è stata effettuata nella consapevolezza che tali enti nel valorizzare le maggiori spese finanziate con le risorse a valere sul contributo straordinario, non abbiano interpretato correttamente la Sezione “RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2022” certificando l’importo corrispondente alle somme effettivamente utilizzate;
- nel caso di variazione positiva degli impegni per “Utenze” e “Canoni e Contratti di servizio” superiore alle maggiori spese dichiarate per le medesime voci, è stato azzerato l’importo di ristoro non utilizzato erroneamente certificato. Sulla base dell’osservazione di una variazione positiva degli impegni tra il 2022 e il 2019 di ammontare superiore al contributo straordinario ricevuto, si è ritenuto ragionevole considerare che tali enti non abbiano valorizzato correttamente le maggiori spese sostenute a valere su tale trasferimento e, di conseguenza, la Sezione “RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2022;
- nel caso di maggiori spese per “Utenze” e “Canoni e Contratti di servizio” valorizzate per un importo superiore rispetto all’ammontare dei ristori dichiarati come utilizzati, si è ritenuto opportuno ridurre l’importo dei ristori non utilizzati del valore corrispondente. Tale correzione è stata effettuata nella consapevolezza che tali enti nel valorizzare le maggiori spese finanziate con le risorse a valere sul contributo straordinario, non abbiano interpretato correttamente la Sezione “RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2022” certificando un importo non corrispondente alle somme effettivamente utilizzate;
- al fine di assicurare le finalità di cui all’art. 27, comma 2, decreto legge n. 17/2022 e successivi rifinanziamenti, che mirano a preservare la continuità dei servizi erogati a fronte dei rincari intervenuti nel settore energetico, si è ritenuto opportuno considerare gli effetti dei conguagli relativi ai consumi dell’anno 2022, contabilizzati nei primi mesi dell’anno 2023, in coerenza con quanto disciplinato in materia di contratti di servizio continuativi, ritenuti validi ai fini della presente verifica finale anche se sottoscritti nel corso dell’anno 2022 ma sostenuti nell’anno successivo. Ciò al fine di considerare l’effettivo impatto sul bilancio dovuto ai maggiori costi energetici maturati nell’anno 2022, ancorché sostenuti nell’anno successivo.
In particolare, per ciascun ente che ha registrato un mancato utilizzo del ristoro sono stati confrontati i differenziali 2023-2022, riferiti ai primi 2, 3, 4, 6 mesi dell’anno, riconoscendo il valore positivo massimo riscontrato tra i quattro differenziali.
Alla luce dei correttivi sopra richiamati i ristori non utilizzati passano da 74,3 milioni di euro a 6,6 milioni di euro, a cui vanno aggiunti, in analogia a quanto effettuato per gli enti inadempienti all’invio della Certificazione 2022 relativamente alle altre tipologie di ristori, gli importi assegnati pari a 2,6 milioni di euro, per un totale di 76,9 milioni di euro.
La restituzione dei ristori specifici di spesa interessa un totale complessivo di circa 4.600 enti per un importo pari a 135,2 milioni di euro.