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Conguagli fondi Covid i criteri di calcolo del Tavolo tecnico

La tabella riepilogativa dei calcoli relativi al conguaglio fondi Covid di cui art. 106 DL 34/2020 comprende tre step. I calcoli all'interno di ogni step sono stati fatti secondo i seguenti criteri:

1° step: calcolo del surplus/deficit al 31 dicembre 2021 per ciascun comune, unione di comuni e comunità montana

Il surplus/deficit al 31 dicembre 2021 (biennio 2020-2021) è stato calcolato, per ciascun ente, mettendo a confronto le risorse del “Fondone” assegnate nel biennio 2020-2021 e le risultanze delle certificazioni 2020 e 2021, trasmesse, ai sensi di quanto previsto dai Decreti certificazioni, escludendo gli effetti connessi all’imposta di soggiorno e tenendo conto dei correttivi di cui alle lettere a), b), c) e f) di cui al paragrafo “Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi”.

Ai fini del predetto calcolo, si è tenuto conto dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2021; ristori che, nel caso di mancato utilizzo, influiscono sulle risultanze della certificazione, sottostimando il reale fabbisogno e non permettendo quindi un corretto confronto con le sole risorse assegnate sul “Fondone”. Pertanto, al fine di determinare il reale fabbisogno (deficit/surplus) sul “Fondone”, si è provveduto a rettificare il medesimo fabbisogno ipotizzando l’integrale utilizzo dei ristori specifici di spesa.

Al 31 dicembre 2021 risultano n. 3.076 enti in deficit, per un totale complessivo di 511 milioni di euro e n. 5.229 enti in surplus, per un totale complessivo di 834 milioni di euro.

2° step: calcolo del fabbisogno 2022 per gli enti in surplus al 31 dicembre 2021

Per gli enti in surplus di cui al 1° step si è provveduto a valutare lo smaltimento o meno di tali risorse alla luce delle minori entrate e/o delle maggiori spese emerse con la certificazione 2022.

Occorre precisare che, in caso di maggiori entrate (valore positivo della Sezione 1 – Entrate del modello COVID-19/2022, voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)”) sono state prese in considerazione eventualmente solo le maggiori spese (Sezione 2 - Spese del medesimo modello), in coerenza con il comunicato pubblicato il 21 aprile 2023 sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato.

Al 31 dicembre 2022 gli enti che presentano un surplus di risorse ammonta a n. 3.131 comuni, per un valore complessivo di 328 milioni di euro.

3° step: correttivi e determinazione del deficit/surplus finale

Con il 3° step vengono apportati i correttivi di cui alle lettere d), e) e f) di cui al paragrafo “Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi”, dando evidenza, in separata colonna, dei correttivi relativi alle minori spese o alle minori entrate. I correttivi applicati hanno riflessi sulle risultanze finali (3° step) sia per gli enti in deficit di risorse (1° step), riducendo il relativo importo, sia sugli enti in surplus di risorse (2° step), aumentando il relativo importo.

Inoltre, è data evidenza della quota di “ripiano disavanzi (perdite) Organismi partecipati, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” degli anni 2020, 2021 e 2022, certificata da ciascun ente. Gli importi di cui al periodo precedente hanno riflessi sulle risultanze finali (3° step) sia per gli enti in deficit di risorse (1° step), aumentando il relativo importo per le perdite riferite agli esercizi 2020 e 2021, sia sugli enti in surplus di risorse (2° step), riducendo il relativo importo, in questo caso anche in riferimento ai ripiani delle perdite relative all’anno 2022.

Nello specifico, ai n. 3.076 enti di cui al 1° step, l’importo del deficit:

è incrementato:

- della quota di ripiano disavanzi (perdite) Organismi partecipati certificata da ciascun ente in riferimento agli esercizi 2020 e 2021;

è ridotto:

- del valore massimo dei correttivi di cui alle lettere d) ed f) del paragrafo Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi;

- del 50% dell’eventuale miglioramento registrato dalla Lettera E del risultato di amministrazione tra gli esercizi 2019 e 2021, per gli enti che presentano nell’esercizio 2022, o nell’ultimo rendiconto di gestione disponibile, una Lettera E del risultato di amministrazione positiva;

- del 35% dell’eventuale miglioramento registrato dalla Lettera E del risultato di amministrazione tra gli esercizi 2019 e 2021, per gli enti che presentano nell’esercizio 2022, o nell’ultimo rendiconto di gestione disponibile, una Lettera E del risultato di amministrazione negativa;

- del 75% per gli enti che nel biennio 2020 – 2021 non hanno registrato alcuna perdita delle entrate, ritenendo che l’ulteriore fabbisogno sia determinato dalla valorizzazione di un importo di maggiori spese significativamente superiore rispetto alla media;

è azzerato:

- per gli enti per i quali non è stato possibile effettuare la verifica a consuntivo a causa della mancanza di rendiconti di gestione approvati negli esercizi relativi al periodo temporale oggetto di verifica.

Ai n. 5.229 enti di cui al 2° step, l’importo del surplus:

è ridotto:

- della quota di ripiano disavanzi (perdite) Organismi partecipati certificata da ciascun ente in riferimento agli esercizi 2020, 2021 e 2022;

- della rettifica di cui alla lettera e) del paragrafo Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi;

è incrementato:

- in caso di miglioramento della Lettera E del risultato di amministrazione tra gli esercizi 2019 e 2021, del valore massimo dei correttivi di cui alle lettere d) ed f) del paragrafo Certificazioni 2020 e 2021 comuni, unioni di comuni e comunità montane: valutazioni e correttivi). Tale maggiorazione non viene applicata oltre il 50% del miglioramento della Lettera E del risultato di amministrazione tra gli esercizi 2019 e 2021, e comunque non oltre il 10% dell’effettiva consistenza della Lettera E come risultante da ultimo rendiconto di gestione approvato;

è azzerato:

- per gli enti che presentano nell’esercizio 2022, o nell’ultimo rendiconto di gestione disponibile, una Lettera E del risultato di amministrazione negativa.

In definitiva, gli enti che presentano un surplus di risorse sono n. 2.790 per un ammontare complessivo di 254 milioni di euro, mentre, risultano n. 1.235 enti con un maggior fabbisogno complessivo per un importo di circa 137 milioni di euro.