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Conguagli Covid: penalizzati alcuni enti per il mancato utilizzo dei ristori di spesa 2020

Ai fini dei conguagli, per i casi ordinari (saldo certificazione 2020-2021 negativa e assenza di imposta di soggiorno) il calcolo effettuato per determinare il fabbisogno 2020-2021 da fondone è dato da:

SALDO CERTIFICAZIONE 2020 + SALDO CERTIFICAZIONE 2021 + RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2021.

Pertanto, come anche indicato nella nota metodologica "Pur ritenendo opportuno penalizzare gli enti che al 31.12.2020 non avevano impegnato in tutto o in parte le risorse assegnate a titolo di ristori specifici di spesa", si è stabilito in sede di tavolo tecnico di penalizzare alcuni enti, in quanto per altri è stata applicata la clausola di salvaguardia che ha previsto lo storno parziale o totale dei ristori di spesa non utilizzati al 31/12/2020 agli enti che non hanno migliorato il risultato di amministrazione nel triennio 2019-2021.

In particolare, rileva il Ministero:

Pur ritenendo opportuno penalizzare gli enti che al 31.12.2020 non avevano impegnato in tutto o in parte le risorse assegnate a titolo di ristori specifici di spesa, si ritiene necessario tutelare, attraverso apposita clausola di salvaguardia, gli enti che:

-non presentano una variazione positiva della Lettera E del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021;

-presentano la variazione positiva della Lettera E (nella misura del 50%, calcolata al netto degli effetti dei correttivi applicati al 3° step) del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021 inferiore al mancato utilizzo dei ristori specifici di spesa al 31.12.2020.

Per gli enti che presentano variazione positiva della Lettera E (nella misura del 50%, calcolata al netto degli effetti dei correttivi applicati al 3° step) del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021 superiore al mancato utilizzo dei ristori specifici di spesa al 31.12.2020 la clausola di salvaguardia non viene applicata.

Ciò premesso, la clausola di salvaguardia è la seguente:

per gli enti che non presentano una variazione positiva della Lettera E del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021, il surplus di cui al 3° step viene ridotto del mancato utilizzo dei ristori specifici di spesa al 31.12.2020;

per gli enti che presentano la variazione positiva della Lettera E (nella misura del 50%, calcolata al netto degli effetti dei correttivi applicati al 3° step) del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021 inferiore al mancato utilizzo dei ristori specifici di spesa al 31.12.2020, il surplus di cui al 3° step viene ridotto della differenza tra la richiamata variazione positiva ed il mancato utilizzo dei ristori.

In virtù di tale clausola che interessa 828 enti per un ammontare complessivo di 27 milioni di euro, gli enti che presentano un surplus di risorse risultano n. 2.538 per un importo complessivo di 224 milioni di euro.