Congruità dell’offerta con ribasso pari al 99%
Il TAR Puglia sez. II, con sentenza n. 709 del 6 giugno 2024 ha affrontato il caso dell’offerta anomala con ribasso pari al 99,99%.
I magistrati hanno rilevato che al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta debba essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico. Pertanto, solo un utile pari a zero o l’offerta in perdita rendono inattendibile l’offerta medesima. Come rilevato da “Giustizia Amministrativa” si richiamano a tale proposito Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2023, n. 4559; 24 marzo 2023, n. 3085; 22 marzo 2021, n. 2437; Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283; T.a.r. per la Campania, sez. I, 30 aprile 2024, n. 2869.
La questione posta al vaglio della sezione ha riguardato la legittimità di un provvedimento di aggiudicazione dell’appalto indetto per l’affidamento di servizi di supporto alla riscossione ordinaria, volontaria e coattiva e all’attività di accertamento di imposte comunali in presenza di un’offerta formulata con ribasso del 99,99% sull’importo a base di gara. Dopo aver rammentato che il giudizio di congruità è finalizzato all’accertamento della complessiva attendibilità e serietà dell’offerta sulla base di una valutazione globale e sintetica, i giudici hanno evidenziato che, nella fattispecie, l’utile ammontava a circa € 50.000,00 per la durata dell’appalto, e, dunque, non poteva considerarsi meramente simbolico.