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Congedo di paternità per legge

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs 30 giugno 2022, n. 105 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”, che tra le altre cose rende obbligatorio il congedo parentale alla nascita dei figli.

La nuova norma fa riferimento al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, recante l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo.

L’art. 2 della novella normativa (Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) dispone:

  1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell'articolo 27-bis del presente decreto;»;

2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per "congedo di paternita' alternativo" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternita' nei casi previsti dall'articolo 28 del presente decreto;»;

c) dopo l'articolo 27, al capo IV, «Congedo di paternita'», e' inserito il seguente articolo:

«Art. 27-bis (Congedo di paternita' obbligatorio (legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a; legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363)). - 1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo e' fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

  1. In caso di parto plurimo, la durata del congedo e' aumentata a venti giorni lavorativi.
  2. Il congedo e' fruibile dal padre anche durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice.
  3. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
  4. Il congedo e' riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternita' ai sensi dell'articolo 28.
  5. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione puo' essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»;

d) all'articolo 28, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Congedo di paternita' alternativo»;

e) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)). - 1. Per il congedo di cui all'articolo 27-bis e' riconosciuta per tutto il periodo un'indennita' giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

Il trattamento economico e normativo e' determinato ai sensi dell'articolo 22, commi da 2 a 7, e dell'articolo 23.