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Congedi per donne vittime di violenza

ARAN ha risposto al seguente quesito (AFL 72): Quale tutela riconosce l’art. 14 del CCNL del 17.12.2020 in materia di congedi per donne vittime di violenza? Quale trattamento economico spetta?

RISPOSTA

L’istituto in oggetto ha introdotto, anche per il personale dell’Area delle Funzioni Locali, quella peculiare tutela rappresentata da un congedo indennizzato riconoscibile a quelle donne per le quali sia stato certificato un percorso di protezione ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015.

Come espressamente precisato, il periodo massimo di congedo è pari a 90 giorni lavorativi e può essere fruito su base giornaliera nell’arco temporale di tre anni.

Sono ammesse delle regole di cumulabilità dei congedi in parola con altre tipologie di assenza: tali misure contribuiscono ad attribuire una maggiore flessibilità nel godimento delle assenze per quelle donne che si trovino ad affrontare un momento di così grave impatto emotivo.

In particolare, il comma 6, ammette la cumulabilità con l’aspettativa per motivi personali e familiari, disciplinata dalle norme ivi richiamate e, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, si precisa che le amministrazioni possano agevolare la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

Per le giornate di assenza imputabile a congedo ai sensi dell’art. 14 in esame, le interessate hanno diritto a percepire il trattamento economico spettante in caso di congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento e i periodi di assenza sono computati ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riducono le ferie e sono utili ai fini della tredicesima mensilità.