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Conflitto di interesse nell’Ente locale per rapporto di parentela – il parere di ANAC

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e il Segretario Generale di un Comune richiedevano ad ANAC un parere in merito all’incompatibilità/conflitto di interessi tra due dipendenti del Comune stesso legati da rapporto di parentela anche alla luce di quanto previsto dal d.PR 62/2013 (art. 7 e 13) e del Codice di Comportamento comunale. L’Autorità provvedeva a rispondere con Atto a firma del Presidente del 12 giugno 2024 - fasc. 2524.2024 precisando quanto segue.

ANAC richiamando il PNA 2019 ricorda che il conflitto di interessi “si realizza nel caso in cui l’interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. Tale situazione si verifica quando il soggetto abbia un interesse personale o professionale, tale da incidere, anche solo a livello potenziale, sulla imparzialità delle decisioni o anche delle valutazioni che è chiamato ad esprimere” ed in relazione al quadro normativo di riferimento, riporta quanto stabilito dall’art. 6-bis della Legge 241/1990 il quale stabilisce che “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” in ossequio al principio generale di imparzialità previsto dall’art. 97 Cost.

Alla luce del medesimo principio costituzionale l’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) rubricato “Obbligo di astensione” prevede che “il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale [….]. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”.

L’Autorità osserva che i dirigenti e coloro che, seppure non inquadrati nei ruoli dirigenziali, si trovano a svolgere anche temporaneamente e a vario titolo la funzione di direzione di un ufficio sono, inoltre, destinatari di una disciplina speciale dettata dall’art. 13 del D.P.R. 62/2013 che al comma 3 dispone che il dirigente “prima di assumere le sue funzioni [...] dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio” in merito, nel PNA 2019, viene evidenziato che “l’obbligo di comunicazione di conflitti di interessi, anche solo a livello potenziale, è previsto come un obbligo comportamentale di carattere generale, operante per tutti i dipendenti pubblici che sussiste anche laddove vi sia la mera possibilità di favorire interessi esterni in conflitto con la funzione pubblica rivestita.

In relazione al caso oggetto del parere, sulla base delle le suesposte considerazioni, l’ANAC ribadisce in primo luogo la sussistenza dell’“obbligo dichiarativo in capo al titolare di posizione organizzativa circa la parentela con la dipendente di categoria C, ...omissis..., a lui sottoposta e operante nel medesimo ufficio nell’Area Funzionale - settore I (“Affari Generali e Personale”)” precisando che “la sussistenza di relazioni familiari tra capi e sottoposti (titolare di P.O./ Istruttore Tecnico di cat. C) non dà luogo a fattispecie di incompatibilità” ed il legislatore stesso indica “l’obbligo di astensione è una misura efficace in simili casi”.

L’ANAC, pertanto, stabilisce che il titolare di posizione organizzativa “sarà tenuto ad astenersi da tutte quelle attività, decisioni, valutazioni che producano un beneficio/nocumento - diretto o indiretto – alla sorella a lui sottoposta” e quest’ultima sarà tenuta “a considerare le circostanze nelle quali astenersi per evitare ogni posizione di conflitto e condizionamento (cfr. Atto del Presidente del 18 maggio 2022, fasc. Anac n. 1987/2022), fermo restando che il soggetto competente a valutare le dichiarazioni rese sul conflitto di interesse è l’amministrazione la quale dovrà mettere in atto le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento del Comune volte a prevenire eventuali conflitti di interessi.

L’Autorità esaminando il caso concreto sottoposto alla sua attenzione rileva, in merito alla nomina della commissione esaminatrice di una procedura ad evidenza pubblica in cui il titolare di P.O. ha assegnato le funzioni di Presidente proprio alla sorella, che “pur non ricorrendo un’ipotesi tipica di conflitto, sarebbe stato opportuno adottare efficaci misure di prevenzione a tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa, quale, in primis, l’astensione del responsabile del procedimento e la conseguente attribuzione delle funzioni ad altro funzionario o dirigente o, in alternativa, l’avocazione delle stesse al Segretario generale, come previsto anche dal Codice di comportamento dell’amministrazione” sollevando, inoltre, alcuni dubbi “in ordine all’opportunità di un assetto organizzativo che preveda la presenza nel medesimo ufficio di due fratelli di cui uno sottoposto all’altro” suggerendo, in ogni caso, all’Amministrazione “di revisionare, appena possibile, il proprio assetto organizzativo interno al fine di evitare possibili interferenze tra personale legato da rapporti di parentela”.

In definitiva secondo ANAC il rapporto di parentela tra dirigente/titolare di posizione organizzativa e dipendente sottoposto al medesimo non configura una causa di incompatibilità, tuttavia, impone l’applicazione delle dovute cautele.