Conferma divieto di soccorso finanziario anche per i consorzi
Come già evidenziato dalla Corte Conti Lombardia con delibera n. 296/2019 e commentato dal nostro portale, anche la Corte dei Conti Campania, con delibera 24/2022 ha rilevato che il divieto di soccorso finanziario si applica anche ai Consorzi.
Partendo da una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento relativo all’ art. 14, comma 5, del T.U.S.P., alla natura giuridica del Consorzio nonché all’interpretazione dell’art. 194, comma 1 lett. b del D. Lgs. N. 267/2000, il Collegio ha evidenziato:
- i principi in tema di divieto di soccorso finanziario, di cui all’articolo 14, comma 5, del T.U.S.P., espressivi di esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono estensibili anche ai Consorzi di servizi;
- detti principi, con riferimento alla “razionalità economica”, trovano a maggior ragione applicazione agli enti partecipati strutturalmente in squilibrio posti in liquidazione, che non hanno una prospettiva di continuità aziendale;
- i disavanzi a cui fa riferimento l’art. 194 lett. b) del TUEL non sono i disavanzi di liquidazione.
Quindi la Corte dei Conti aderisce all’orientamento della giurisprudenza contabile che ritiene il c.d. divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016 estensibile anche ai Consorzi di servizi partecipati da enti locali.