← Indietro

Conferenza Stato Città straordinaria, slitta il bilancio

E' convocata per oggi una seduta straordinaria della Conferenza Stato Città, che prevede anche l'intesa sul rinvio del termine ultimo per approvare il bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022, con conseguente autorizzazione all'esercizio provvisorio. Questi i punti all'ordine del giorno:

Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022. Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 451 art. 1 legge 232/2016 dispone: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento”.

Il comma 449 art. 1 legge 232/2016 dispone in materia di quantificazione Fondo solidarietà comunale.

Determinazione ed attribuzione ai Comuni dei contributi compensativi spettanti per l'anno 2021 per minori introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF. Informativa ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L’art. 9 Dlgs 281/1997 definisce i compiti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2022 degli Enti locali. Parere ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L’art. 151 Tuel dispone: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”.