Conferenza dei servizi, guida alle novità
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI, ha pubblicato una guida che illustra le novità introdotte dal Decreto-legge n. 19/2026, convertito dalla Legge n. 50/2026, in materia di conferenza di servizi, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990. L'obiettivo principale è accelerare le decisioni amministrative, ridurre i tempi procedimentali e semplificare il coordinamento tra le pubbliche amministrazioni.
La riforma interviene soprattutto sulla conferenza decisoria, introducendo tre cambiamenti fondamentali:
-Riduzione dei termini: le amministrazioni devono esprimersi entro 30 giorni, oppure 60 giorni quando sono coinvolti interessi sensibili, come ambiente, paesaggio, beni culturali e salute.
-Centralità della conferenza semplificata: diventa la modalità ordinaria, con scambio telematico della documentazione e senza necessità di riunioni.
-Limitazione della conferenza simultanea: viene riservata alle decisioni particolarmente complesse o ai casi espressamente previsti dalla legge.
Un'innovazione significativa riguarda la gestione dei dissensi: quando sono necessarie nuove valutazioni, è sufficiente una riunione telematica conclusiva, evitando l'avvio di un'ulteriore conferenza simultanea.
La guida conferma un principio particolarmente rilevante: il mancato pronunciamento di un'amministrazione entro il termine stabilito equivale, di regola, ad assenso senza condizioni. Lo stesso effetto si produce quando la determinazione non presenta i requisiti richiesti dalla normativa. Rimangono tuttavia escluse le fattispecie nelle quali il diritto dell'Unione europea richiede provvedimenti espressi, come alcuni procedimenti ambientali.
La determinazione motivata conclusiva sostituisce gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte.
La guida disciplina, inoltre, il ruolo del rappresentante unico delle amministrazioni, le modalità di superamento dei dissensi, la possibilità di opposizione da parte delle amministrazioni titolari di interessi qualificati, gli strumenti di autotutela amministrativa.