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Condotta omissiva del Comune e del Revisore

La Corte dei conti Lombardia, con parere n. 92/2023, ha espresso pronuncia sulle risultanze dei questionari 2017-2018-2019-2020 e 2021. Accerta la sussistenza dei profili di criticità nella gestione finanziaria: condotta omissiva del Comune e dell’Organo di revisione, stante il parziale, tardivo, meramente formale e non argomentato riscontro alle richieste istruttorie, con pregiudizio all’espletamento dell’attività di controllo secondo quanto ampiamente esposto in parte motiva; saldo negativo della gestione di competenza (accertamenti-impegni) nelle annualità 2018-2019 e 2021; mancato raggiungimento degli equilibri di bilancio, specie di parte corrente nel 2019 e nel 2020; mancata corrispondenza al 31.12.2018 del fondo cassa tra scritture contabili e il saldo della giacenza di liquidità del tesoriere; mancata costituzione e alimentazione cassa vincolata; discrasie dei dati contabili tra le diverse fonti; inefficiente attività di riscossione in conto residui delle entrate correnti, in particolare di Imu/Tasi, Tarsu/Tia/Tari/Tares; erronea rappresentazione contabile dei fondi Covid trasferiti negli esercizi 2020 e 2021; omessa valorizzazione della parte vincolata del risultato di amministrazione dal 2017 al 2021 e conseguente sovrastima della parte disponibile.

Invita a: riscontrare per il futuro tutte le richieste della Sezione, fornendo chiarimenti e documentazione utili per i necessari approfondimenti; prestare particolare attenzione nella gestione di parte corrente ed equilibri di bilancio; documentare gli esiti delle attività di riconciliazione dei flussi finanziari con l’istituto tesoriere e i relativi adeguamenti contabili; adottare misure concrete per migliorare l’efficienza nella riscossione in conto residui delle entrate di parte corrente; procedere per il futuro alla individuazione e alla corretta quantificazione delle risorse da vincolare nell’avanzo di amministrazione, in osservanza dei principi contabili in materia di fondi accantonati e vincolati; una maggiore accuratezza sia nell’inserimento dei dati di bilancio estraibili dai documenti contabili e dalle Banche dati di consultazione sia nella verifica della concordanza degli stessi ai fini di una loro rappresentazione veridica e attendibile; - un più adeguato rapporto di collaborazione tra l’Organo di revisione e l’ente medesimo, improntato alla massima diligenza, al fine di assolvere al meglio le rispettive funzioni di competenza e di scongiurare disfunzioni contabili nell’interesse della comunità amministrata;

RICHIEDE all’Ente: di operare la corretta determinazione del risultato di amministrazione relativo al rendiconto 2022 con valorizzazione della parte vincolata e delle voci di cui la stessa consta, comprese le risorse correlate all’emergenza sanitaria da Covid-2019; di trasmettere le risultanze contabili del rendiconto di gestione 2022, entro trenta giorni dalla sua approvazione, unitamente a una relazione dettagliata, asseverata dall’Organo di revisione, sull’evoluzione delle problematiche indicate in parte motiva e sulle misure correttive adottate per rimuovere le irregolarità accertate.