Condannato 1° grado reati contro la PA non può lavorare in Comune
ANAC ha espresso parere negativo in merito all’applicazione dell’art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 nel caso di assunzione di un istruttore direttivo contabile del Comune che è risultato essere condannato in primo grado con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti dall’art. 479 e 323 c.p. con pena sospesa (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e Abuso di ufficio).
Deve ritenersi quindi vietata sine die l’assegnazione dei compiti e delle funzioni descritte dall’art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 al dipendente condannato per i reati ivi previsti, anche se la pena risulti sospesa.
Fermo restando i principi sopraesposti, occorre ricordare quanto statuito di recente dalla giurisprudenza amministrativa – sul punto si rinvia a TAR Lazio, sent. 209 del 5.01.2023 e Consiglio di Stato n. 1132 del 1.02.2023 - secondo cui la condanna non esclude l’assunzione in servizio presso una pubblica amministrazione, ma soltanto eventualmente l’assegnazione di specifiche funzioni incompatibili con la condanna penale, spettando all’amministrazione valutare, nel caso specifico, i presupposti per l‘assunzione e l’eventuale assegnazione di mansioni non incompatibili, in conformità con il quadro normativo di riferimento ed il proprio ordinamento.