Concorso personale, assenza di discrezionalità equipollenza titoli di studio
Il Consiglio di Stato sez. III con sentenza n. 5460 del 15/9/2020 si è espresso in merito alla discrezionalità dell'Amministrazione e della Commissione nella valutazione dell'equipollenza dei titoli di studio nell'ambito di un concorso di personale.
Qualora il bando richieda per la partecipazione ad una procedura selettiva in competizione (concorso pubblico o procedura di gara) il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad esso equipollente, la determinazione dello stesso deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo, e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'Amministrazione.