Concorso di progettazione con IVA e Bollo
La Risposta n. 177/2024 fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle domande ed ai premi corrisposti per un concorso di progettazione in due gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti dell'allora D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice del contratti pubblici) e dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di edifici da finanziare nell'ambito del PNRR.
Ai fini dell'imposta di bollo, la domanda di partecipazione, è soggetta (“atteso che con la domanda in esame non si realizza la partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l'assunzione in servizio anche temporanea”) sin dall'origine come “istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo”. Qualora questa non sia stata assolta, si rende applicabile il regime previsto dall'articolo 19 e 31 d.P.R. n. 642 in merito alla regolarizzazione.
Quanto al trattamento fiscale dei premi, è esclusa l’applicazione della disciplina del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 (recante il «Regolamento per la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449») il cui scopo è regolare le manifestazioni a premio che favoriscono “la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali” da parte di “imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative”. L’Amministrazione non è destinataria della disciplina ed i premi in oggetto rientrano nella disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ratione temporis applicabile) in base al quale l'oggetto dell'affidamento è una prestazione tecnica con una graduatoria di merito con l'assegnazione di premi al vincitore che, per il bando, sono professionisti.
La Risposta precisa quindi che: “La corresponsione dei premi avviene nell'ambito di uno schema negoziale ai sensi del codice degli appalti, e il rapporto che si instaura tra l'Amministrazione che ha indetto il concorso e i soggetti professionisti partecipanti assume la causa tipica della funzione sinallagmatica, diretta a soddisfare gli interessi strumentali dell'Amministrazione. Si realizza, quindi, una fattispecie negoziale riconducibile ai rapporti di natura sinallagmatica in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni, tale da attribuire, ai fini del tributo in esame, alle somme erogate la natura di corrispettivo”.
Ai fini IVA, risultando correlati all'esecuzione della prestazione intellettuale che i professionisti hanno svolto a favore dell'Istante, come espressamente ricavabile dall'avviso e dal disciplinare di concorso, e pertanto, ricadente nell'ambito di applicazione dell'IVA quale corrispettivo ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 e articolo 13, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue in capo ai soggetti destinatari dei premi, l'assolvimento dei relativi obblighi di fatturazione con applicazione dell'aliquota IVA in misura ordinaria.
Ai fini delle imposte dirette, considerato che i premi in esame si configurano compensi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Testo unico delle imposte sul reddito approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), l'Amministrazione quale sostituto di imposta, è tenuta ad operare sui predetti compensi le ritenute a titolo di acconto nella misura del 20%. Inoltre, dovrà assolvere agli obblighi di versamento, nonché a certificare i compensi erogati e le ritenute operate con l'emissione della certificazione unica (lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) ai sensi del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.