Concorsi per soggetti con disturbi di apprendimento
L’art. 3 comma comma 4-bis del DL 80/2021, convertito in Legge 113/2021, demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità con le quali i bandi dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale indetti dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dai loro enti strumentali devono assicurare la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale per i soggetti con DSA (disturbi specifici di apprendimento) o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove.
Il decreto ministeriale suddetto deve essere emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La mancata adozione delle misure in oggetto da parte del bando comporta la nullità del medesimo concorso.
Il comma in esame richiama le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e comma 4, della L. 8 ottobre 2010, n. 170. Si ricorda che quest'ultima legge riconosce, all'articolo 1, comma 1, la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento. La richiamata lettera b) dell'articolo 5, comma 2, prevede l'introduzione (in ambito scolastico) di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché di misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. Il successivo comma 4 - anch'esso, come detto, richiamato dal comma 4- bis in commento - prevede che agli studenti con DSA siano garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.