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Concorsi pubblici, valgono le norme vigenti al momento del loro inizio

Il TAR Campania, con sentenza n. 5020/2023 ha confermato che per i concorsi pubblici in itinere, valgono le norme vigenti al momento del loro inizio.

I magistrati hanno rilevato che "le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio" (Adunanza plenaria, sentenza n. 9 del 2011; in termini, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza n. 7216 del 2020);

- ne deriva l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, dell'articolo 14, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate, approvato con deliberazione provinciale n. 22 del 31 gennaio 2023 (a integrazione delle norme di cui all'allegato 1 al Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi), il quale stabilisce che "Esaurite le prove e l'eventuale valutazione dei titoli, la Commissione formula la graduatoria di merito sommando i punteggi ottenuti nelle singole prove", essendo entrato in vigore solo in un momento successivo alla pubblicazione del Bando"