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Conciliazione non in linea comporta accantonamento

L’art. 11 comma 6 lettera j) del Dlgs 118/2011 e smi dispone che la relazione al rendiconto illustra, tra l’altro, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

In numerosi enti locali le partite reciproche con le società partecipate non sono in linea. Si ricorda che se il Comune non ha impegnato almeno quanto la società ha fatturato (credito verso il Comune), è necessario provvedere, da parte del Comune stesso, ad accantonamento in contabilità finanziaria a fondo oneri futuri.

Tale accantonamento sarà utilizzato, in competenza oppure mediante applicazione avanzo di amministrazione, quando l'ente provvederà a riconoscere il debito fuori bilancio verso la società o l'ente partecipato, ovviamente se ne ricorreranno i presupposti.