Conciliazione crediti e debiti con le partecipate
La mancata conciliazione tra i crediti e i debiti del Comune con i debiti e i crediti delle società e degli enti partecipati, il cui adempimento è richiesto dall’art. 11 comma 6 lettera j) Dlgs 118/2011 e smi, costa all’ente locale un accantonamento a fondo rischi nel caso in cui la “squadratura” sia a svantaggio del comune (impegni esigibili inferiori ai crediti vantati da società ed enti partecipati).
Di conseguenza appare opportuno un costante monitoraggio durante l’anno (non solo in sede di rendiconto) al fine di evitare il formarsi di queste situazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 147 quater del Tuel che impone “un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.