Concetto di contributi a carico delle finanze pubbliche
La Corte dei Conti del Lazio è stata chiamata, con deliberazione n. 73/2020 a precisare il concetto di contributi a carico delle finanze pubbliche ai fini dell’attribuzione di compensi ai membri di una azienda speciale.
La Corte costituzionale (sentenza n. 161/2012) ha evidenziato “in modo incontrovertibile il principio di gratuità della partecipazione ad organi di enti che «comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche»”.
Un contributo, in linea generale, costituisce una erogazione di denaro fine a sé stessa, talvolta condizionata al verificarsi di determinati eventi nella sfera giuridica del beneficiario, ma che comunque non rappresenta mai il pagamento di un corrispettivo, per la prestazione di un servizio o per la cessione di un bene.
Laddove, pertanto, i contributi si traducano in una mera elargizione/dazione di denaro, si può fare riferimento ai cd. contributi a fondo perduto, mentre laddove la loro attribuzione sia condizionata al verificarsi di determinati atti e/o fatti, tali da richiedere azioni specifiche da parte del beneficiario, si fa riferimento ai cd. contributi condizionati.
Ai fini di una più agevole distinzione tra contributo e corrispettivo, si evidenzia come, in presenza di un corrispettivo, il denaro rappresenta la controprestazione del rapporto obbligatorio, mentre, in presenza di un contributo, il denaro costituisce l'oggetto stesso della prestazione, potendosi prescindere, dunque, da un principio di sinallagmaticità delle prestazioni.
Con specifico riguardo alla previsione di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, la Corte costituzionale ha chiarito, peraltro, che “nella locuzione generale di enti «che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche» rientrino non solo quelli che ricevono erogazioni finanziarie bensì tutti quelli che ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuirne quelle passive” (Corte costituzionale n. 161/2012).
Queste distinzioni sono importanti per comprendere se sia possibile prevedere compensi a favore degli organi di amministrazione di un’azienda speciale, evidenziato che sulla tematica in parola si è recentemente pronunciata la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, enunciando i seguenti principi di diritto:
«1) il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali, di cui all’art. 6, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nei confronti delle aziende speciali di cui all’art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che abbiano ricevuto “contributi a carico delle finanze pubbliche”;
2) la nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio;
3) qualora sia corrisposto un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali di cui all’art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non beneficiarie di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, trova applicazione la decurtazione di cui all’art. 1, comma 554, l. 27 dicembre 2013, n. 147, nelle ipotesi ivi richiamate (titolarità di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione e conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti)».
Nella suddetta pronuncia della Sezione delle Autonomie si legge anche che “La gratuità della partecipazione agli organi amministrativi è, quindi, una misura limitata alle aziende speciali che “vivono” delle risorse dell’Ente locale titolare. Viceversa, la decurtazione dei compensi è riservata alle aziende speciali “non contribuite” (che siano affidatarie dirette di servizi ed abbiano riportato perdite nel triennio), nelle quali sia stata remunerata la partecipazione al consiglio di amministrazione. Va, al riguardo, considerato, nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, che la previsione statutaria relativa ai compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dovrà, comunque, tener conto della compatibilità e della sostenibilità di tali oneri”.
Di conseguenza per comprendere se si tratta di contributi a carico delle finanze pubbliche occorre verificare se “nella locuzione generale di enti «che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche» rientrino non solo quelli che ricevono erogazioni finanziarie bensì tutti quelli che ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuirne quelle passive”.