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Concessioni edilizie, si torna a regime

Salvo interventi della legge di bilancio 2023, in corso di preparazione, nel 2023 non sarà più possibile utilizzare i proventi da sanzioni edilizie per l’emergenza, come previsto in via straordinaria dall’art. 109 Legge 18/2020 e smi.

Quindi, come dispone l’art. 1 comma 460 legge 232/2016, i proventi da concessioni edilizie saranno utilizzabili unicamente per:

  • realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
  • risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate
  • interventi di riuso e di rigenerazione
  • interventi di demolizione di costruzioni abusive
  • acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico
  • interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico
  • interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano
  • progettazione per opere pubbliche.

Circolo il vincolo di competenza e di cassa, Arconet ha precisato con FAQ n. 28 quanto segue:

domanda:

L’art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016 N. 232 individua, a decorrere dal 1 gennaio 2018, le destinazioni esclusive e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si chiede se trattasi di una previsione di specifica o generica destinazione agli investimenti. Si chiede inoltre, nel caso trattasi di un vincolo di specifica destinazione, se è necessario adeguare la cassa vincolata al fine di conteggiare anche gli oneri versati prima del 01/01/2018.

Risposta:

L’art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016 N. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell’ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese.

Ma quali sono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. E’ utile un richiamo fornito dal sito “professione architetto”:

Opere di urbanizzazione primaria

Sono opere d’urbanizzazione primaria (art. 4, legge 29 settembre 1964, n. 847):

- le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti edificabili;

- gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle caratteristiche degli insediamenti;

- i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed i relativi allacciamenti alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione;

- la rete idrica, costituita dalle condotte per l’erogazione dell’acqua potabile e relative opere per la captazione, il sollevamento ed accessorio, nonché dai necessari condotti d’allacciamento alla rete principale urbana;

- la rete per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica per usi domestici e industriali comprese le cabine secondarie;

- la rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti d’allacciamento;

- la rete telefonica, comprese le centraline telefoniche a servizio degli edifici;

- la pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l’illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e d’uso pubblico;

- gli spazi di verde attrezzato, le aree a servizio dei singoli edifici mantenute a verde con alberature ed eventuali attrezzature.

Alle opere d’urbanizzazione primaria sono equiparati:

- gli impianti cimiteriali, cioè gli ampliamenti e le costruzioni dei cimiteri, compresi le vie d’accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno e le costruzioni accessorie (art. 26-bis, D.L. n. 415/1989 convertito dalla legge n. 38/1990);

- i parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati esistenti (art. 11, legge n. 122/1989).

Opere di urbanizzazione secondaria

Sono opere d’urbanizzazione secondaria (art. 44, legge n. 865/1971 e successive modifiche):

- gli asili nido;

- le scuole materne;

- le scuole dell’obbligo;

- i mercati di quartiere;

- le delegazioni comunali;

- le chiese ed altri edifici religiosi;

- gli impianti sportivi di quartiere;

- i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;

- le aree verdi di quartiere.