Concessioni demaniali marittime – anche la Corte Costituzionale ribadisce l’illegittima della proroga automatica
Nel maggio scorso il Consiglio di Stato con tre sentenze gemelle (nn. 4479-4480-4481 del 2024) era tornato ad occuparsi di concessioni demaniali marittime ribadendo l’illegittimità della diffusa pratica della proroga automatica delle stesse, affermando che “tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative […] sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva” facendo espresso riferimento all’articolo 12, paragrafo 1, della Dir. 2006/123/CE.
Del tema si è recentemente occupata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 109/2024 depositata in data 26 giugno, decidendo sulla legittimità costituzionale degli artt. 36 e 38 della Legge della Regione Siciliana 22/02/2023, n.2.
L’art. 36, in particolare, rubricato “Modifiche di norme in materia di concessioni demaniali marittime” stabilisce la proroga di due termini già fissati da precedenti leggi regionali, portandoli entrambi al 30 aprile 2023 per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni e per la conferma, in forma telematica, dell’interesse all’utilizzazione del demanio marittimo con l’effetto, secondo il ricorrente, di “corroborare” per le aree demaniali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, il rinnovo, senza gara, delle concessioni marittime “fino alla data del 31 dicembre 2033”, secondo quanto già stabilito dall’art. 1, comma 1, della Legge Regionale Siciliana n. 24 del 2019, in apparente contrasto con il divieto di rinnovo automatico delle concessioni, ribadito anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La Corte Costituzionale richiamando le previsioni dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, rileva “un’ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato” osservando come tale disposizione imponga “l’obbligo, sufficientemente preciso, di procedere a una selezione tra i candidati potenziali, «che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento»” la Corte stessa ha già più volte ribadito che “il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo (da ultimo, sentenza n. 1 del 2019) […] viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, dal momento che altri operatori non avrebbero la possibilità, alla scadenza della concessione, di concorrere per la gestione se non nel caso in cui il vecchio gestore non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti”.
Il differimento del termine disposto dalla norma della Regione Sicilia pur non riferendosi alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali ma alla sola presentazione dell’istanza di proroga del titolo da parte del titolare in scadenza, a parere della Consulta, “finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento, e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo”.
In ragione di ciò la Corte Costituzionale con la sentenza in esame dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 della Legge Regionale Siciliana n. 2 del 2023, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alle previsioni interposte dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.