Concessioni d’acqua: base imposta di registro
La Risposta n. 77/2024 dell’Agenzia delle entrare fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile per la registrazione delle concessioni di derivazione di acqua ad uso minerale, nel caso in cui siano previsti anche importi variabili.
L'Agenzia ricorda che: "La base imponibile dell'imposta di registro degli atti di concessione, ivi compresi quelli relativi ai diritti d'acqua, è costituita dall'ammontare complessivo del canone di concessione che il concessionario è tenuto a corrispondere al concedente, per l'intero periodo di durata della concessione medesima (cfr. circolare 10 giugno 1986, n. 37). Ai fini del calcolo, il canone annuo previsto deve essere moltiplicato per il numero degli anni della relativa concessione, ex articolo 43, comma 1, lettera h) del citato d.P.R. n. 131 (cfr. risoluzione del 5 febbraio 1999, n. 15)."
Nel caso oggetto di interpello, tenuto conto che nell'ambito della concessione è previsto, a carico del concessionario, oltre al ''canone di concessione ', anche la corresponsione di ulteriori somme a carattere tariffario (''tariffa idrica'') variabili di anno in anno, in funzione anche della capacità di mercato dell'azienda che commercializza l'acqua, può trovare applicazione l'articolo 35 (rubricato ''contratti a prezzo indeterminato '), comma 1, del citato d.P.R. n. 131 del 1986. Tale disposizione prevede che "Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19".
Quanto all’aliquota, ai sensi dell'articolo 5 della tariffa, parte prima, comma 3, le «concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative» sono soggette a registrazione, in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota proporzionale dello 0,50 per cento.