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Concessione o affitto di impianti sportivi alle ASD: niente esenzione per prestazioni “complesse”

Con la Risposta n. 2/2025 l’Agenzia delle entrate chiarisce che non può fruire del regime di esenzione previsto dall’art. 36 del D.L. 75/2023 la concessione/affitto del palazzetto dello Sport da parte di un Comune ad una associazione sportiva, restando assoggettato ad IVA al 22%.

L'articolo 36bis del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (rubricato «Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica»), al comma 1 dispone che «1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto».

La risposta è di interesse in quanto:

  • specifica chi siano gli organismi che possono fruire dell’esenzione, includendovi anche gli enti pubblici;
  • delimita l’ambito oggettivo delle prestazioni esenti, che non devono comportare “valori aggiunti” oltre a quello della semplice pratica sportiva, ovvero trattarsi di operazioni “complesse”;
  • conferma sostanzialmente che nel concetto di “persone” che praticano lo sport rientrano anche gli enti sportivi purché i beneficiari effettivi siano persone che esercitano lo sport. Infatti, tra queste la società istante rileva come la Corte di Giustizia con la sentenza del 10 dicembre 2020, resa nel procedimento C488/18, affrontando la tematica dell'estensione del concetto di ''persone che praticano lo sport'' ai fini dell'esenzione Iva, abbia stabilito che «la prestazione di servizi ai fini dell'attuale articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 ricomprende servizi prestati, da un punto di vista formale, non soltanto a persone fisiche, ma anche a persone giuridiche e ad associazioni prive di personalità giuridica, purché, in particolare, i loro beneficiari effettivi siano persone che esercitano lo sport. Infatti, se così non fosse, ''l'esenzione prevista da tale disposizione dipenderebbe dall'esistenza di un rapporto giuridico tra il fornitore di servizi e le persone che esercitano lo sport nell'ambito di una tale struttura''. Tale conclusione sarebbe in contrasto con l'intero obiettivo dell'esenzione» (in tal senso anche la precedente sentenza della Corte di Giustizia del 18 ottobre 2008, resa nel procedimento C253/07)."

La società istante chiedeva quindi al Comune l'emissione di note di credito per applicare l'esenzione in virtù della stretta connessione tra la concessione in uso del palazzetto dello sport all'attività sportiva.

L’Agenzia precisa che in base alla giurisprudenza unionale “emerge come agli Stati membri sia consentito esentare dall'Iva un numero limitato di prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica. Dalla medesima giurisprudenza, inoltre, si ricava che, ai fini dell'esenzione, la prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport o dell'educazione fisica debba essere fornita da ''organismi senza fini di lucro''.

Sul piano interno e dal punto di visto soggettivo, la norma di cui al citato articolo 36bis fa riferimento agli ''organismi senza fine di lucro'', che svolgono le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, “compresi gli enti sportivi dilettantistici'” di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021. L’Agenzia osserva quindi che: “L'articolo 36bis (…) ricomprende in tali enti principalmente quelli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che riguarda le associazioni e le società sportive dilettantistiche, e, pertanto, fa riferimento principalmente ad enti che sono deputati a fornire come attività principale l'attività sportiva dilettantistica” tuttavia “nella nozione di «organismi senza fini di lucro» possono ritenersi ricompresi gli enti pubblici, e, con riferimento agli enti privati, i sopra riportati enti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021 e gli enti ''senza scopo di lucro'' come anche definiti nella circolare n. 27/E del 26 marzo 2008 e nella circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010

Tuttavia, sotto il profilo oggettivo osserva l’Amministrazione “la concessione in uso e gestione del Palasport da parte del Comune all'Istante, oggetto dell'accordo in esame, che costituisce una prestazione di servizi complessa, con la quale viene affidata all'ASD la gestione del Palasport unitamente anche ad altri servizi accessori, non possa rientrare nell'esenzione Iva prevista dal citato articolo 36bis, non configurando ''prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport''. Il comune infatti, nell'accordo, si impegna ad effettuare la sorveglianza ed il controllo periodico dei dispositivi di emergenza e sicurezza posti nel Palasport, nonché a sostenere tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei medesimi, le sostituzioni e i reintegri, nonché a versare i tributi, le utenze e le spese per la manutenzione straordinaria ed autorizza ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno "In virtù di tale accordo" prosegue la nota "quindi, il Comune consente all'ASD di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva, attraverso lo svolgimento dell'attività pubblicitaria all'interno del Palasport (cfr. anche, in tal senso, risoluzione n. 292/E del 10 luglio 2008)”.

Sulla base di quanto sopra riportato, se ne deduce che potrebbe essere applicata l'esenzione alla mera messa a disposizione di spazi connessi esclusivamente all’utilizzo dello sport da parte di enti sportivi, senza altri “servizi accessori” o concessione di altre utilità quali, nel particolare caso di specie, l’autorizzazione ad effettuare pubblicità commerciale all'interno del Palasport. La sentenza resa nella causa C150/99 aveva escluso l’esenzione per la gestione di un campo da golf perché prevedeva” non soltanto la messa a disposizione passiva di un terreno, ma altresì un gran numero di attività commerciali, come la supervisione, la gestione e l'assistenza costante da parte del prestatario, la messa a disposizione di altri impianti, e così via. In assenza di circostanze del tutto particolari, la locazione del campo da golf non costituisce, pertanto, la prestazione principale”.

Questo comporta ovviamente una possibile difficoltà nella gestione della concessione in uso di spazi ad uso sportivo da parte degli enti locali, dovendosi valutare caso per caso lo spettro dei "servizi" resi dal Comune ovvero l'utilizzo fatto da parte delle associazioni, riducendo il diritto alla detrazione là dove coesistessero concessioni in uso imponibili o esenti (anche per richiesta delle associazioni).
Dovrebbe tuttavia propendersi per il regime di imponibilità in tutti quei casi in cui non si ravvisi un contratto di mera locazione (o uso) di spazi, tenendo conto del regime generale di esenzione per le locazioni di immobili, finanche strumentali, ma la concessione di impianti, servizi accessori, pulizia, manutenzione ecc...