Concessione demaniale e soggetto passivo
Con la sentenza n. 8296 del 15/03/2022 la Cassazione, in materia di TARSU, ha ribadito che “nell'ipotesi di concessione demaniale si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un'area scoperta sulla quale, ai sensi del D. Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 si producono rifiuti solidi urbani, e detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l'effettiva disponibilità dell'area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico”.
Nel caso specifico si tratta dell’impugnazione di avvisi di accertamento TARSU dal 2002 al 2005 emessi dall’Ente direttamente nei confronti del gestore di un bar situato all’interno di uno stadio comunale, in concessione all'Unione Sportiva.
Il soggetto richiamato al pagamento del tributo, sosteneva la sua estraneità al rapporto tributario, poiché le superfici gestite con destinazione “BAR” facevano parte di una più ampia concessione ottenuta direttamente dall'Unione Sportiva e che l'occupazione da parte sua era solo sporadica e occasionale. Inoltre, sottolineava che l’Unione Sportiva era l'unico soggetto che deteneva stabilmente tutti i locali dello stadio, compresi quelli destinati a bar dei quali avrebbe risposto nei confronti del Comune.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che il rapporto tra le parti (gestore del bar e Unione Sportiva), era stabilito in modo pacifico, come una sorta di convenzione, ma era soltanto l'Unione Sportiva a risultare l'unico titolare del rapporto concessionario. Quindi, a prescindere dalla questione relativa alla temporaneità o meno della occupazione, mancava la legittimazione tributaria passiva del contribuente “gestore del bar”.
Dunque anche se fra il concessionario e il gestore del bar vi sia una convenzione che preveda che gli oneri tributari siano a carico di quest’ultimo, L’Ente non può rivolgersi direttamente al contribuente/gestore.
I giudici concludono, quindi, che è’ l’Unione sportiva, titolare della concessione dello stadio comunale, a rispondere nei confronti del Comune del pagamento della tassa rifiuti per tutte le superfici, comprese quelle relative al bar situato al suo interno.