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Concessione del servizio di distribuzione del gas - Canoni integrativi

Nella Risposta n. 533/2021 l'Agenzia delle entrate conferma che anche il canone applicato ai sensi dell'art. 46-bis del D.L. n.159/2007 - che consente agli Enti concedenti di implementare il proprio canone (nei limiti del 10% del Vincolo dei Ricavi della Distribuzione) - corrisposto al Comune è da assoggettare ad IVA, anche se, nel particolare caso di specie, la convenzione non prevedeva alcun canone contrattuale ma per effetto delle determinazioni assunte dalla Giunta comunale, si era rideterminato il canone ai sensi del combinato disposto art. 46-bis, comma 4 della Legge 222/07 e art. 23-bis, comma 10 della Legge 133/08.

Precisa in particolare l'Agenzia che "... il Comune X ha affidato ad un soggetto esterno, la Società Istante, la gestione del servizio di distribuzione del gas, che la normativa comunitaria (art. 13, paragrafo 1, comma 3, della Direttiva CE n. 112 del 2006) e quella nazionale (art. 4, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972) considerano in ogni caso commerciale anche se svolto da enti pubblici. Tale affidamento assume rilevanza economica e conferisce carattere commerciale all'attività resa dall'ente locale nel rapporto con il soggetto gestore, garantendo il diritto dell'ente locale a percepire il canone, seppur, nel caso di specie, nelle modalità disciplinate dall'art. 46-bis, comma 4 della Legge 222/07. Trattandosi di corrispettivo (di regola integrativo, in questo caso corrispettivo ex novo) per la concessione del servizio, la natura dello stesso non muta per il fatto di aver fonte nella deliberazione da parte della Giunta del Comune.
Per quanto concerne la previsione dell'art. 59 del RTDG ("Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 - 2025" allegato alla deliberazione Arera 570/2019/R/GAS), secondo cui, con riferimento ai maggiori oneri connessi all'aumento dei canoni comunali di concessione, "59.6 l'impresa distributrice può istituire un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 59.2, denominata canoni comunali, di cui è data separata evidenza in bolletta. Tale componente tariffaria è espressa in euro (...) ed è applicata ai soli punti di riconsegna siti nell'ambito del territorio comunale dove è stata deliberata la maggiorazione (...)" t
ali somme non costituiscono riaddebito di spese, fuori campo IVA ex art. 15, comma 1, n. 3 del DPR 633/1972, in quanto il distributore non agisce nell'ambito di un contratto di mandato con rappresentanza, né il pagamento del canone al Comune può in alcun modo considerarsi come anticipazione in nome e per conto del singolo utente. (...) Ciò posto, in forza del principio di onnicomprensività della base imponibile IVA, più volte illustrato dall'Amministrazione finanziaria (...) si è del parere che qualora vi sia l'eventuale riconoscimento della componente tariffaria denominata "canoni comunali", con evidenza in bolletta, tale voce rileverà, agli effetti dell'IVA, costituendo parte integrante del corrispettivo per la fornitura di gas metano, nell'ambito del rapporto di fornitura/somministrazione verso il cliente, rilevando tali somme, ai fini IVA, anche nell'eventuale riaddebito indiretto che ogni gestore/società distributrice effettua nei confronti delle società di vendita operanti sui propri impianti."