Concessione custodia auto rimosse su area "indisponibile": canone soggetto ad IVA
Secondo la Risposta n. 322/2022 dell'Agenzia delle entrate sono rilevanti IVA i canoni dovuti dalla società affidataria del servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi per la concessione dei servizi e per l'uso di un'area di proprietà comunale dove sono presenti uffici e locali da utilizzare per l'accoglimento dell'utenza all'atto del ritiro dei veicoli rimossi (oltre a spazi e altri locali in uso del personale della Polizia Locale).
Il Comune riteneva che entrambi i canoni dovuti dalla Concessionaria non fossero da assoggettare ad IVA, in considerazione dell'insussistenza del presupposto soggettivo d'imposta ai sensi sia delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sia della disposizione contenuta nell'articolo 13 della direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006. Riteneva in particolare che, per il canone di concessione, l'operazione fosse "effettuata dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità" mentre per quanto atteneva il canone per l'uso della porzione di immobile, ove sono presenti anche altri locali a disposizione della polizia locale, evidenziava come la locazione fosse strumentale all'attività data in concessione e l'area comunale non fosse né stabilmente né esclusivamente oggetto di svolgimento di attività commerciale, rientrasse nel patrimonio indisponibile del Comune e non fosse nemmeno inserita nell'elenco degli immobili da valorizzare.
Per contro, l'Agenzia delle entrate rileva come nel contratto non vi siano elementi di "pubblica autorità", dati i richiami alla disciplina civilistica ed al capitolato prestazionale, anche tenuto conto che a fronte del complesso dei servizi oggetto di concessione è previsto a carico della Concessionaria un canone unico e indistinto. Analoghe considerazioni devono essere effettuate anche in relazione al contratto per l'uso degli immobili funzionali allo svolgimento dei servizi. L'Amministrazione ritiene quindi che, nel caso di specie, i predetti canoni siano da assoggettare ad IVA.
In particolare, con riferimento all'esercizio di attività, compresa quella di locazione e concessione di beni, osserva l'Agenzia che: "Pertanto, alla luce del quadro di riferimento richiamato, nel caso di un'attività resa da un Comune è necessario stabilire in primo luogo se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all'IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l'operazione è esclusa dall'ambito applicativo del tributo. Diversamente, se, nello svolgimento dell'attività, non si rinviene in capo al Comune la veste di pubblica autorità è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un'attività economica (rectius d'impresa), ai sensi delle disposizioni nazionali (citato articolo 4) e unionali (cfr. articolo 9 della Direttiva n. 112/2006/CE). In particolare, ai sensi dell'articolo 9 della predetta Direttiva soggetto passivo "è chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati" e detta disposizione, relativamente al concetto di "attività economica" è stata interpretata dalla Corte di Giustizia UE, nel senso che essa deve essere intesa "come lo sfruttamento di un bene materiale e immateriale per ricavarne introiti avente carattere di stabilità" (cfr. sentenze Corte di Giustizia 26 settembre 1996, causa C-230/94 e 27 gennaio 2000, causa C-23/98. Anche Corte di Cassazione, sentenza n. 37951 del 2021, cit.). Al fine di verificare la sussistenza di detta finalità, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato che occorre considerare il complesso dei dati che caratterizzano il caso specifico e, in particolare, la natura del bene".
Di conseguenza, il fatto che l'area sia "indisponibile" e data in concessione non osta all'applicazione dell'IVA ove in concreto manchi l'esercizio di attività "autoritativa" e si possa, viceversa, individuare lo svolgimento di una attività economica compresa quella di "sfruttamento di un bene materiale e immateriale per ricavarne introiti avente carattere di stabilità" .
Ritorna ancora quindi l'annoso tema dell'assoggettamento ad IVA dei canoni d'uso del patrimonio immobiliare degli enti locali dove, a ben vedere, il solo discrimine sull'indisponibilità o meno del bene risulta un appiglio piuttosto debole, dovendosi guardare all'assetto concreto dei rapporti.