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Concessionario lampade votive è agente contabile

La Corte dei Conti Sardegna, sezione giurisdizionale, con sentenza 17/2020 ha chiarito che il concessionario del servizio di illuminazione votiva è agente contabile e deve rendere il conto giudiziale.

Il conto giudiziale deve includere esclusivamente le entrate riscosse (cioè a dire le tariffe versate dagli utenti) e i versamenti del canone effettuati nel corso dell’esercizio (essendo il canone commisurato a una percentuale dei proventi riscossi), in quanto diversamente opinando, si finirebbe per trasformare il conto giudiziale in un conto di gestione, tenuto presente, al riguardo, che nell’effettuazione di dette spese il concessionario non agisce come mero pagatore di spese ordinate da altri soggetti (come è tipico degli agenti contabili preposti ai pagamenti), ma attua decisioni attinenti per l’appunto alla gestione da esso condotta nell’ambito dell’autonomia riconosciutagli dalla concessione.