Concessionari: condizioni detraibilità IVA per interventi su beni di terzi
Seppur riferita ad un contesto particolare, la Risposta n. 219/2021 dell'Agenzia delle entrate conferma che un soggetto privato - gestore di servizi pubblici - può portare in detrazione l'IVA su costi sostenuti per interventi richiesti dal Comune in adempimento di specifiche previsioni normative di settore, effettuati su beni immobili non posseduti o detenuti dalla società ad alcun titolo e non facenti parte degli asset dati in concessione, purché siano utili alla creazione di valore aggiunto da parte dell'operatore economico, cioè, nel caso di specie, ricompresi nella tariffa applicata dalla società nell'ambito della gestione dei servizi.
Si tratta, nel dettaglio, dell'IVA assolta sulle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di contenimento acustico realizzati a norma di legge, su beni di proprietà di terzi (i.e. edifici scolastici appartenenti al Comune), non all'interno del sedime aeroportuale e non utilizzati dalla società nell'esercizio della propria attività caratteristica di gestore aeroportuale e sui quali la società istante non vanta alcun titolo di detenzione/possesso.
L'Agenzia delle entrate ricorda che, in generale, il meccanismo di detrazione dell'IVA mira a sgravare interamente l'imprenditore dall'imposta assolta "a monte" in relazione ai beni e ai servizi acquisiti nell'esercizio dell'attività di impresa e correlati alle operazioni imponibili realizzate (a valle) dal medesimo soggetto. Il diritto alla detrazione risulta, invece, escluso in tutti i casi in cui l'IVA gravi sull'acquisto di beni e servizi utilizzati nell'ambito di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta.
Ai fini del sindacato di inerenza di un determinato costo, non è necessariamente richiesto un "nesso diretto e immediato" con una o più operazioni imponibili, essendo ammissibile anche che lo stesso rientri tra le "spese generali" del soggetto passivo e sia, in quanto tale, un elemento costitutivo del prezzo dei beni e servizi forniti.