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Con il CIN aumenterà il gettito dell'imposta di soggiorno

Dal 1 gennaio 2025 entra in vigore il CIN, che porterà effetti positivi sul gettito dell’imposta di soggiorno, soprattutto quello derivante dagli affitta camere.

Il CIN deriva dall’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

L’assegnazione del codice identificativo nazionale (CIN) è destinato a censire le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 D.L. 50/2017 e le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un codice alfanumerico, rilasciato dal Ministero del Turismo su domanda dei proprietari o gestori di immobili, obbligatorio per le strutture ricettive e le unità immobiliari destinate a locazioni brevi o turistiche in Italia. Il CIN deve essere esposto in modo visibile all'esterno della struttura e inserito in tutti gli annunci pubblicitari, sia online che offline.


OBBLIGHI PER CHI OFFRE AFFITTI BREVI:

Richiesta del CIN: I proprietari o gestori di immobili destinati a locazioni brevi devono richiedere il CIN attraverso il portale telematico del Ministero del Turismo.

Esposizione del CIN: Il codice deve essere esposto all'esterno dello stabile in cui è situato l'appartamento o la struttura in locazione per finalità turistiche, posizionato in prossimità del nome dell’immobile a cui fa riferimento e nel rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.

Inserimento negli annunci: Il CIN deve essere incluso in ogni annuncio pubblicato su portali online (come Airbnb, Booking.com) e su qualsiasi sito web in cui la struttura è pubblicizzata, compresi i siti web di prenotazioni dirette.


SANZIONI PER INADEMPIENZA:

Mancata richiesta del CIN: I locatori privi di CIN sono soggetti a una sanzione pecuniaria che varia da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni dell’immobile.

Mancata esposizione del CIN: La mancata esposizione del codice all'esterno della struttura comporta sanzioni da 500 a 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare o struttura per la quale è stata rilevata la violazione.

Mancata indicazione del CIN negli annunci: La mancata indicazione del CIN negli annunci pubblicitari comporta la stessa sanzione di 500 a 5.000 euro e l’immediata rimozione dell’annuncio irregolare.

Mancanza dei requisiti di sicurezza: Per i gestori di strutture senza i requisiti di sicurezza, la sanzione varia da 600 a 6.000 euro.