Comunicazione trimestrale dello stock del debito, facoltativa per gli enti locali
L’art. 40 del DL 19/2024, appena convertito in legge, al comma 3, mediante l’aggiunta dei commi 867-bis e 870-bis all’articolo 1 della legge n. 145/2018, prevede la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della medesima legge di contabilità e finanza pubblica, dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell’esercizio entro il mese successivo a ciascun trimestre dell’anno, nonché la loro pubblicazione sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per gli enti locali, soggetti SIOPE, dunque la comunicazione trimestrale è facoltativa.