Comunicazione tardiva dell’ente capofila su minori è debito fuori bilancio
La Corte dei conti Lombardia si è espressa con parere n. 118/2022, in merito alla richiesta di un ente circa la situazione di ritardo che si configura nell’ipotesi in cui l’ente capofila comunichi in ritardo gli importi dovuti per ricovero di minori in comunità
la questione relativa alla natura della spesa derivante dai servizi di tutela nei confronti dei minori su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stata già oggetto di approfondimento da parte della Sezione Lombardia, ancorché su profili diversi, nella deliberazione n. 367/2019; nell’occasione è stato evidenziato che «…l'alimentazione in sede di bilancio di previsione di un adeguato fondo per le spese impreviste è disposto proprio per fronteggiare eventi "non prevedibili". Dal suesposto quadro normativo e giurisprudenziale discende che le spese indicate nella richiesta del parere in esame “relative a collocamento di minori e madre degli stessi”, configurabili quali “spese impreviste”, hanno carattere permanente o meno a seconda della modulazione degli oneri a carico del Comune …».
Con riferimento all’oggetto del quesito all’esame, la Corte precisa che la previsione di un fondo per spese impreviste non esonera l’ente dal riconoscimento del debito fuori bilancio, trattandosi di un fondo “non impegnabile”, idoneo a garantire adeguata copertura finanziaria della spesa da sostenere, ma non certamente finalizzato a derogare alle regole di corretta assunzione del relativo impegno di spesa, nei termini di cui al suindicato articolo 191 del TUEL (cfr. ex multis: Sez. delle Autonomie, del. n. 27/QM/2019; Sez. controllo Liguria, del. n. 73/2018 e Sez. controllo Campania, del. n. 2/2018 in materia di costituzione di fondo contenzioso e riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva).
In presenza di un’obbligazione perfezionata non registrata, la costituzione di fondi spese è diretta a garantire la formazione di idonee coperture necessarie per consentire il riconoscimento della spesa. Ma si è in presenza di debiti fuori bilancio. Quindi, la Corte dei conti Lombardia si è pronunciata come segue sulla richiesta di parere del Comune: “In caso di comunicazione tardiva da parte dell’Ente capofila al comune titolare delle spese relative ai servizi di tutela dei minori, assunte su disposizione dell’autorità giudiziaria, le stesse sono riconducibili a debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL”.