Comunicazione spese scolastiche: note per gli enti locali
Pervengono alla struttura numerosi quesiti circa l'obbligo di comunicazione delle spese scolastiche ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, in scadenza al 16 marzo.
Questo ha previsto che i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunichino all’Agenzia delle entrate, facoltativamente con riferimento agli anni 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori. Il comma 2 prevede che gli stessi soggetti e comunque gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese scolastiche, trasmettano in via telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata, della tipologia di spesa oggetto di rimborso e del soggetto che ha ottenuto il rimborso. Il Provvedimento del 9 febbraio 2021 ha disciplinato l'applicazione della disposizione, che è analoga ad altri provvedimenti che disciplinano l'invio delle spese sostenute e detraibili ai fini della dichiarazione precompilata.
L’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 riguarda i soggetti “che costituiscono il sistema nazionale di istruzione ossia scuole statali, scuole paritarie private ed enti locali”. Gli enti locali, però, rientrano nel sistema quando gestiscono direttamente le scuole nonché – in linea generale - per la garanzia di alcuni servizi. Infatti, recita la norma “1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita" Tuttavia, il successivo comma 2 specifica che "2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”.
Pur in una infelice formulazione della norma, l'interpretazione sistematica delle norme, i provvedimenti attuativi e le stesse modalità di compilazione della comunicazione conducono a ritenere che - salvo diverso chiarimento da parte della stessa Amministrazione finanziaria - gli enti locali non debbano comunicare le spese scolastiche, pur detraibili, sostenute dagli utenti ed incassate per servizi accessori erogati direttamente quali mensa, trasporto scolastico o pre / post scuola, salvo che non si tratti di prestazioni rese nell'ambito di proprie scuole paritarie (si vedano precedenti news a tema).
Va tuttavia posta attenzione ai rimborsi erogati a tale titolo. A prescindere dall'inclusione negli istituti scolastici, sono obbligati alla comunicazione tutti coloro che erogano rimborsi riguardanti dette spese, indicando l'anno, la tipologia ed il soggetto che ha ottenuto il rimborso. Occorrerà quindi comunicare eventuali rimborsi effettuati dai comuni per spese scolastiche detraibili che possono essere state comunicate dagli istituti scolastici in anni precedenti.
Non si esclude che in futuro detto obbligo sia però esteso agli enti locali posto che per queste spese la comunicazione non è effettuata né dal Comune (che gestisce solo il servizio) né dalla scuola (che non incassa restando estranea) e quindi devono essere ancora inserite manualmente dal contribuente (in quanto detraibili, se sostenute con strumenti "tracciabili").