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Comunicazione spese scolastiche al 16 marzo: attenzione ai rimborsi

L’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020 ha previsto che i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunichino all’Agenzia delle entrate, facoltativamente con riferimento agli anni 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori. Il comma 2 prevede che gli stessi soggetti e comunque gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese scolastiche, trasmettano in via telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata, della tipologia di spesa oggetto di rimborso e del soggetto che ha ottenuto il rimborso.

Il Provvedimento del 9 febbraio 2021 ha disciplinato l'applicazione della disposizione, che è analoga ad altri provvedimenti che disciplinano l'invio delle spese sostenute e detraibili ai fini della dichiarazione precompilata.

Trasmesse in via sperimentale per il 2020 e 2021, la comunicazione diviene obbligatoria dal 2022, con scadenza al 16 marzo analogamente alla comunicazione delle rette relativi ai servizi di asilo nido e sezioni primavera.

Le comunicazioni contengono i dati relativi alle spese e ai rimborsi riguardanti:
a) tasse scolastiche;
b) contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
c) erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonché all’ampliamento dell’offerta formativa, effettuate tramite versamento bancario o postale ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Le comunicazioni contengono esclusivamente i dati relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con le modalità "tracciabili" cui all’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Non devono essere comunicati i dati delle tasse scolastiche versate tramite il modello di pagamento F24.

Occorre però prestare attenzione all'ambito applicativo. La disposizione riguarda i soggetti di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 ovvero quelli “che costituiscono il sistema nazionale di istruzione ossia scuole statali, scuole paritarie private ed enti locali”. Tuttavia, al comma 2 si precisa che "si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6".

Pur con una certa incertezza nella formulazione, il tenore delle disposizioni ed anche le specifiche applicative fanno propendere nel considerare soggetti all'obbligo di comunicazione solo gli istituti scolastici, compresi gli enti locali - in quanto parte del sistema nazionale di istruzione - quando però gestiscano istituzioni scolastiche.

Da tale situazione andrebbe distinto il caso - molto più frequente - dei servizi erogati a favore degli alunni (come ad esempio la mensa o i servizi di pre - scuola o ancora il trasporto scolastico), non pagati agli istituti scolastici bensì direttamente al Comune (o all'affidatario del servizio in concessione).

Tali spese, pur considerate detraibili in dichiarazione (vedasi da ultimo la circolare n. 24/E/2022), allo stato attuale non possono essere comunicate né dagli istituti scolastici, né dai Comuni.

Si ricorda che la circolare dispone in merito alla mensa scolastica (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15) ed ai servizi scolastici integrativi - quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E) - nonché per il trasporto scolastico, che "per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1)”

Va tuttavia evidenziato che, a prescindere dall'inclusione negli istituti scolastici, sono obbligati alla comunicazione tutti coloro che erogano rimborsi riguardanti dette spese, indicando l'anno, la tipologia ed il soggetto che ha ottenuto il rimborso. Occorrerà quindi prestare attenzione ai rimborsi effettuati dai comuni di spese scolastiche detraibili che possono essere state comunicate dal soggetto (o dalla scuola) in anni precedenti.

Non si può escludere che, in futuro, le predette spese debbano essere comunicate anche dai comuni e dai soggetti che materialmente erogano il servizio, in modo da rendere più completa ed automatica la predisposizione della dichiarazione precompilata. Ciò, tuttavia, dovrebbe avvenire in base a precise indicazioni in tal senso, oltre ad uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle entrate che consenta l'adeguamento delle specifiche tecniche e dei software a disposizione.