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Comunicazione spese sanitarie: doppia scadenza a febbraio

Con Provvedimento prot. n. 20765/2021 del 22 gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate concede ulteriori 8 giorni ai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie relativi al 2020. Il termine viene spostato dal 31 gennaio all'8 febbraio. Cambiano conseguentemente i termini per opporsi all'utilizzo dei dati: i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2020 per l’elaborazione del 730 precompilato trasmettendo l'apposito modello direttamente all'Agenzia delle entrate fino all’8 febbraio 2021 oppure accedere, dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino, i cui pagamenti sono stati effettuati nel 2020 (criterio di cassa).

Con riferimento alle spese sostenute a partire dal 2021, l’adempimento dovrà esser osservato mensilmente: in particolare, la trasmissione delle spese al Sistema TS dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui le stesse vengono sostenute (articolo 7, Decreto Mef del 19 ottobre 2020). Di conseguenza, entro il 28 febbraio dovranno essere inviate anche le spese sostenute a gennaio, salvo ulteriore proroga o differimento dell'entrata in vigore dell'adempimento.

Ricordiamo che l'obbligo riguarda, tra gli altri, anche le farmacie e le strutture specialistiche accreditate, pubbliche o private, quest'ultime con riferimento alla quota sanitaria a carico del contribuente. Qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, la spesa va trasmessa con la tipologia “altre spese” (codice AA). Qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l’importo di spesa sanitaria da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015 e del 2 agosto 2016. Nel caso di esercizio della dispensa da operazioni esenti e di fatturazione ex art. 36bis del DPR 633/1972, l'obbligo, tuttavia, non sussiste (v RM Agenzia delle Entrate n. 7/2018).