Comunicazione stock del debito al 30 giugno, c’è tempo fino al 31 agosto
Area RGS comunica che, stante le evidenti cause di forza maggiore, determinate dall’inaccessibilità di Area RGS, la funzione per la comunicazione dello stock del debito della piattaforma dei debiti commerciali sarà utilizzabile fino al 31 agosto p.v. per effettuare l’adempimento di comunicazione dello stock del debito al 30 giugno 2024.
Sul tema ricordiamo la normativa di riferimento, onde contribuire a fare chiarezza.
DL 19/2024 convertito in Legge 56/2024 art. 40 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni) comma 3:
3.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 867 è inserito il seguente:
«867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.»;
b) dopo il comma 870 è inserito il seguente:
«870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.».
Come evidenziato dall’Ufficio Studi del Senato, il comma 3 dell’art. 40, mediante l’aggiunta dei commi 867-bis e 870-bis all’articolo della Legge n. 145/2018, prevede la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), AD ESCLUSIONE DI QUELLE SOGGETTE ALLA RILEVAZIONE SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della medesima legge di contabilità e finanza pubblica, dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell’esercizio entro il mese successivo a ciascun trimestre dell’anno, nonché la loro pubblicazione sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quindi per gli enti locali la norma è facoltativa. Consigliamo tuttavia l’utilizzo della procedura, monitorando continuamente la situazione debitoria, onde non trovarsi in difficoltà a fine anno.