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Comunicazione dei flussi spese scolastiche entro il 16 marzo

Entro il 16 marzo prossimo gli enti locali, le scuole statali, le scuole paritarie – ovvero i soggetti di cui Legge 62/2000 art. 1 – devono comunicare all’Agenzia delle entrate i flussi delle spese scolastiche, anno di imposta 2022, ai sensi del DM MEF 10.08.2020, come chiarito da Circolare Agenzia Entrate n. 39069/2021. Sull'ambito applicativo, si veda anche la nostra precedente news.

Richiamo normativo

Legge 62/2000 art. 1 commi 1 e 2

1.Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2.Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

DM MEF 10.08.2020 art. 1 - Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per istruzione diverse da quelle universitarie

1.Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, costituenti il sistema nazionale di istruzione, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

2.I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese di istruzione scolastica, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese di cui al comma 1 erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale e' stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3.Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in via facoltativa con riferimento agli anni d'imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2022.

4.Non devono essere trasmessi i dati delle tasse scolastiche versate con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

5.Con riferimento alle comunicazioni relative agli anni d'imposta 2020 e 2021, non si applicano le sanzioni di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.