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Comunicazione al consiglio comunale della riconciliazione risultato amministrazione al certificato fondi covid e continuità servizi

Il DL 51/2023 all’art. 4 bis, come noto, consente di rettificare con atto del responsabile del servizio finanziario il rendiconto 2022, riconciliando il risultato di amministrazione con la certificazione fondi Covid e fondo continuità servizi 2022, trasmessa successivamente all’approvazione in Giunta dello schema di rendiconto stesso.

Devono essere apportate n. 7 rettifiche ad atti e allegati di rendiconto, ovvero:

Modello A

Modello A2

Prospetto equilibri

Quadro generale riassuntivo

Tabella indicatori

Conto economico

Stato patrimoniale

La rettifica di cui sopra deve essere supportata dal parere dell’organo di revisione.

Per determinare come rettificare il risultato di amministrazione 2022 occorre seguire alcuni passaggi rilevanti, analizzando:

avanzo 2021 vincolato

modello Covid 2022

modello certif Covid 2022 (è quello allegato)

rendiconto 2022 modello A

rendiconto 2022 modello A2

Poi bisogna fare il calcolo dell'avanzo vincolato 2022 dei soli fondi Covid e caro bollette

A seguire occorre fare il confronto tra l'avanzo vincolato covid e caro bollette 2022 e il modello A2 2022

La normativa non dispone in merito alla tempistica relativa alla rettifica del rendiconto per riconciliazione del risultato di amministrazione con la certificazione fondi covid e fondo continuità servizi. Si ritiene tuttavia funzionale che tale rettifica sia effettuata da parte del responsabile del servizio finanziario nel mese di luglio 2023 e comunicata al consiglio comunale in occasione della delibera di salvaguardia equilibri, affinchè il consiglio sia edotto della modifica del risultato di amministrazione rispetto all’approvazione in sede di rendiconto 2022.

Richiamo normativo:

DL 51/2023 convertito in Legge 87/2023

Art. 4 bis comma 1

Il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2) annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, e' tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.