Non si deve restituire l'intero contributo indennità funzione
In merito al Comunicato Ministero Interno di venerdì scorso 20 gennaio, relativo a chiarimento in merito alla restituzione del contributo statale per indennità di funzione - di cui abbiamo fornito notizia - pur rilevando che lo stesso chiarimento del 20 gennaio 2023 non risolve tutti i problemi emersi con il Comunicato del 9 gennaio 2023 e con il DM 30 maggio 2022 - in particolare in merito al finanziamento indennità di funzione del quarto assessore per i Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti - rileviamo una importante novità, scritta non in modo esplicito.
Il Ministero rileva infatti che solo in caso di mancato o minore utilizzo del contributo statale per indennità di funzioni occorre restituire allo Stato le risorse. E' scongiurato quindi il pericolo - scritto in modo fin troppo evidente nel Comunicato del 9 gennaio scorso - che in caso di riduzione dell'indennità di funzione amministratori in epoca precedente l'entrata in vigore della Legge 234/2021 - l'ente locale debba restituire l'intero contributo statale 2022 ricevuto a finanziare la stessa indennità di funzione maggiorata. Ha prevalso, quindi, la norma - oltrechè il buon senso.
Il Ministero evidenzia nel comunicato:
Sono giunte da alcuni Comuni richieste di chiarimenti in merito a quanto rappresentato al punto 3 del comunicato del 9 gennaio scorso, predisposto di intesa con la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale Ordinamenti del Personale e Analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP), con riferimento al Fondo di cui in oggetto.
Di intesa con gli Uffici della predetta Ragioneria Generale dello Stato, si precisa che le risorse già assegnate con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 sono interamente destinate a tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario per concorrere, in via esclusiva, al maggiore onere sostenuto dagli stessi per l’incremento delle indennità di funzione previste dai commi da 583 a 587 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234.
Nel caso di mancato o minore utilizzo delle predette risorse, i Comuni procederanno a versarle sul Capo XIV - capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” - articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”.