Comunicato del MEF sul fondone
Pubblichiamo in comunicato MEF di oggi, relativo alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) in materia di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Come è noto, l’articolo 1, comma 830, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), ha introdotto importanti novità in materia di certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno 2020, apportando modifiche all’a rticolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
In particolare, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del richiamato decreto legge n. 104 del 2020, come novellato dall’articolo 1, comma 830, lettera a), della citata legge n. 178 del 2020, le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020 e di cui all’articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020.
A tal proposito, si comunica che il Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha ritenuto che sia necessario emanare un nuovo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sostitutivo del decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, emanato in attuazione del richiamato articolo 39, al fine di accogliere tutte le novità normative introdotte dalla citata legge n. 178 del 2020, ma, soprattutto, per le necessarie modifiche e integrazioni al modello COVID-19 emerse dalle segnalazioni degli enti.
A tal fine, si segnala che il nuovo decreto interministeriale è in corso di predisposizione e, non appena emanato, sarà reso disponibile, con apposito comunicato, sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato, nella Sezione dedicata al Pareggio di bilancio 2020. Si informa inoltre che sono state pubblicate sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato – Sezione Pareggio di Bilancio 2020, apposite FAQ in cui si dà evidenza, fra l’altro, delle principali modifiche oggetto del nuovo decreto interministeriale.
Le FAQ di cui sopra sono consultabili al seguente link:
Infine, si segnala che, fra le importanti modifiche oggetto del nuovo decreto interministeriale, particolare attenzione sarà posta sulle novità introdotte dall’articolo 1, comma 830, lettera b) della legge n. 178 del 2020 in materia sanzionatoria, prevedendo un maggior inasprimento delle sanzioni da applicare in caso di mancato invio della certificazione, sia pur con una maggiore gradualità delle misure sanzionatorie in caso di ritardato invio della certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il termine del 31 luglio 2021.
Si coglie l’occasione, altresì, per comunicare che i nuovi modelli relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Covid-19, Covid-19-Delibere, Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A) saranno resi disponibili sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it a partire dal mese di marzo 2021.
In ogni caso, come peraltro già specificato nei precedenti comunicati, con successivo comunicato, da pubblicarsi sempre sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato – Sezione Pareggio di Bilancio 2020, sarà resa nota la data a partire dalla quale saranno messi in linea i prospetti di cui sopra ai fini della trasmissione sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Infine, si ribadisce che, per procedere all’invio telematico della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A), il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e i componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria devono sottoscrivere la stessa mediante firma digitale. Al fine di rispettare il termine perentorio di invio del 31 maggio 2021, si rinnovano le raccomandazioni già precedentemente comunicate, invitando, pertanto gli enti:
- che ancora non hanno un’utenza di accesso al “Pareggio di bilancio” a richiedere l’utenza con le modalità indicate nell’Allegato 2 - ACCESSO WEB/20 al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020. Al riguardo, nel precisare che tali modalità non sono oggetto di alcuna modifica, si segnala che i firmatari della certificazione non devono essere necessariamente utenti dell’applicativo del pareggio;
- a verificare che le smart card dei soggetti preposti alla firma digitale siano valide e non siano scadute.