Comunicato decurtazione trasferimenti per Agenzia Segretari
Il Ministero dell’Interno comunica che in relazione alla decurtazione dei trasferimenti erariali di cui art. 7, comma 31-sexies DL 78/2010, per l’anno 2022 il riferimento temporale per l’implementazione del meccanismo volto alla decurtazione dei trasferimenti erariali è stato individuato nella data del 31 dicembre 2020.
A tale data ciascuna sede di segreteria è stata qualificata in relazione alle condizioni previste dal provvedimento citato (sede singola/convenzionata; popolazione; trattamento economico spettante al segretario di fascia corrispondente alla classe demografica dell’ente, salva riclassificazione).
Richiamo normativo
DL 78/2010 art. 7 comma da 31 ter a 31 septies:
31-ter. L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’ articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.
31-quater. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell’interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell’interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento.
31-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all’Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell’ articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 1° gennaio 2011 (59) e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell’interno.
L’art. 102 Dlgs 267/2000 – Tuel (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali) è stato quindi abrogato dall'articolo 7, commi da 31-ter a 31-septies, DL 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010.