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Comuni in soglia intermedia, quando possono assumere personale

La Corte dei Conti del Veneto, ha affrontato, con deliberazione 15/2021, il quesito di un Comune volto a conoscere se “sia possibile per un ente – il cui rapporto, ai sensi dell’art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, fra spese di personale come da ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sia una percentuale intermedia fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 attuativo dello stesso D.L. n. 34/2019- utilizzare il turn over ovvero la copertura al 100% delle cessazioni di personale dell’anno precedente ed eventualmente di ogni anno, indipendentemente dal rapporto fra la spesa di personale ed entrate correnti calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato".

La Corte dei Conti ha evidenziato che ogni possibile nuova assunzione deve comunque garantire l’invarianza del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti; in altri termini è possibile solo se aumenta il denominatore, ovvero le entrate correnti e sono garantiti gli equilibri di bilancio complessivi. In particolare, i magistrati contabili hanno evidenziato:

un ente “intermedio” come quello richiedente il parere – ovvero il cui rapporto, ai sensi dell’art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, fra spese di personale (come da ultimo rendiconto) e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia pari a una percentuale compresa fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 attuativo dello stesso D.L. n. 34/2019 – potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e cumulando i resti assunzionali a condizione che:

- non sia superato il valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto approvato

- l’ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell’onere conseguente alla provvista di personale in un’ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica.