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Comuni esclusi dal "bonus facciate"

Con la Risposta n. 397/2020, l'Agenzia delle entrate chiarisce che un Comune non può usufruire del c.d. "bonus facciate" di cui all'art. 1 commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per la ristrutturazione di un proprio immobile, in quanto, trattandosi in origine di una detrazione dall'imposta lorda, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili e quindi agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell'IRES, ai sensi dell'articolo 74 del TUIR.

Tali soggetti non possono neanche, come richiesto dal Comune, esercitare l'opzione prevista dall'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che consente, alternativamente, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta o di cedere un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L'intervento giunge a poca distanza da quello di cui alla Risposta n. 389/2020 (v. news)che ammette, invece, la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste, genericamente, come credito di imposta, e conferma, ancora una volta, l'esclusione da IRES degli enti locali.