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Composizione bonaria con ATI soggetta ad IVA

Sulla scorta di quanto già indicato dalla recente Risposta n. 179/2021, l'Agenzia delle entrate ribadisce la rilevanza IVA della somma riconosciuta da una stazione appaltante in sede di composizione bonaria della lite insorta tra le parti nell'ambito di un appalto pubblico di lavori (Risposta n. 212/2021).

L'ATI non riteneva applicabile al caso di specie le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria nella risposta n. 386 del 22 settembre 2020, in quanto la somma in esame non costituisce il corrispettivo della prestazione negativa relativa alla rinuncia al giudizio, bensì il ristoro dovuto per il danno patito dall'ATI nell'esecuzione dei lavori. L'istante considerava la somma erogata a titolo di risarcimento "dei danni patrimoniali patiti dall'ATI per effetto delle " gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali (...) cui la stazione appaltante era tenuta". Milita a favore della natura risarcitoria della somma in questione la circostanza che la stessa sia stata richiesta dall'ATI anche a ristoro dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale conseguente alla perdita di chances, di cui non ha potuto fruire per effetto dell'illegittima e inadempiente condotta della Regione."

Tuttavia, per l'Agenzia, la circostanza che la somma in esame venga erogata a fronte della rinuncia di un ATI all'esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti dell'ente pubblico in relazione al contenzioso in corso, consente di qualificare la stessa come il corrispettivo previsto per l'assunzione di una obbligazione rilevante agli effetti dell'IVA: l'esplicita rinuncia da parte dell'ATI appaltatrice alle riserve e alle domande di cui all'atto di citazione nonché della rinuncia a tutte le altre riserve presentate dalla stessa configura un'obbligazione che soddisfa il presupposto impositivo di imposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Essendo la stazione appaltante una Regione, l'ATI dovrà emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero in scissione dei pagamenti.