← Indietro

Componenti perequative TARI sulla base dell'incassato e non dell'accertato

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, con delibera n. 4/2025 e n. 5/2025, in riscontro all’istanza di parere presentata dai Comuni istanti, ritiene che “le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n.386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”.

Tale interpretazione tutela gli equilibri di bilancio del Comune.

Indipendentemente dalla natura giuridica attribuita alle componenti perequative in questione, soggetto passivo resta comunque il titolare dell’utenza finale. Il Comune è infatti estraneo al rapporto, per cui, in assenza di specifiche disposizioni che obblighino il Comune ad effettuare il pagamento in favore del creditore oppure, optando per la natura tributaria, di previsioni di legge che espressamente qualifichino il Comune come sostituto o responsabile d’imposta, non si rinviene il fondamento giuridico per esigere dallo stesso il pagamento in luogo del debitore originario.

L’irrilevanza della natura giuridica della prestazione ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligazione consente di operare un’analogia con le modalità di riscossione e riversamento del TEFA, contributo di natura tributaria di spettanza della Provincia per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente. In questo caso il contributo viene versato alla Provincia, al netto della commissione spettante al Comune, sulla base delle somme effettivamente riscosse.

In merito alle modalità di riscossione delle componenti perequative il Comune dovrà richiederle ai contribuenti mediante la bollettazione della Tassa Rifiuti ed incassarle all’interno del proprio bilancio. Non è stato istituito un codice tributo (previsto ad esempio per il TEFA) per destinare direttamente alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) le entrate generate da tali componenti, onerando il Comune – che non può configurarsi come reale beneficiario di tali entrate –della relativa contabilizzazione in bilancio.

La neutralità nel bilancio dell’Ente delle poste di cui trattasi è stata affermata il 1° luglio 2024 dal MEF (RGS-SIOPE) in risposta a un quesito posto da un ente locale. L’Organo ministeriale ha preliminarmente osservato che “in relazione al quesito posto si osserva che le componenti perequative, essendo maggiorazioni al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi e non rientrando nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, presentano caratteristiche particolari…..In base alle informazioni fornite, e considerando che le componenti perequative sono somme che l’ente incassa per conto di Csea e che devono essere versate integralmente, è più appropriato trattarle come partite di giro. Questo perché non alterano il patrimonio dell’ente ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio dell’ente locale”. Occorre qui richiamare il paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, secondo cui i servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni realizzate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente.

Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare; tempi; destinatari della spesa, elementi, nel caso che qui interessa, già prestabiliti da ARERA.

Sarebbe tuttavia opportuno che, come per il TEFA2, anche per queste componenti perequative venisse istituito apposito codice tributo, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni.

Ad avviso del Collegio, quanto sopra rappresentato consente di ritenere che i Comuni, che non sono né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da ARERA, in assenza di specifiche disposizioni normative, debbano effettuare il riversamento a CSEA delle somme effettivamente riscosse.

D’altra parte, a favore di tale soluzione militano non solo le ragioni di diritto sopra rappresentate, ma anche logiche di stretta natura contabile riguardo alla tenuta degli equilibri di bilancio sia in termini di competenza che di cassa. Se infatti il Comune dovesse riversare sulla base dell’accertato, fungendo sostanzialmente da cassa per CSEA, si troverebbe ad anticipare somme relative a una entrata che potrebbe non verificarsi mai con evidenti ricadute negative sui bilanci e possibile emersione di disavanzi. Inoltre, l’anticipazione delle somme da parte del Comune inciderebbe sulla già scarsa liquidità di cassa di molti Enti compromettendo, tra l’altro, il rispetto dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali. A tale proposito si rammenta che la Riforma n.1.11 del PNRR “riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, prevede che entro il primo trimestre 2025, con conferma al primo trimestre 2026, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo.