Componenti perequative TARI sulla base del bollettato
In una nostra news del mese di luglio scorso, che ha riscosso molto interesse, avevamo messo in dubbio la contabilizzazione delle componenti perequative TARI in partite di giro, evidenziando che il problema doveva essere affrontato a monte, ovvero sulla verifica se le componenti perequative fossero calcolate sul bollettato oppure sul riscosso.
Le due nuove voci di costo istituite dalla delibera n. 386/2023 che sono inseriti negli avvisi di pagamento TARI per l’anno 2024 sono le seguenti:
-Componente UR1,a (0,10 euro/utenza): Questa voce è destinata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché i relativi costi di gestione. Ciò potrebbe includere la pulizia delle acque e delle aree in seguito a incidenti di inquinamento o alla raccolta di rifiuti abbandonati in luoghi pubblici o naturali.
-Componente UR2,a (1,50 euro/utenza): Questa voce è finalizzata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti in caso di eventi eccezionali e calamitosi. Si tratta di situazioni straordinarie che richiedono interventi speciali e urgenti per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, ad esempio in seguito a disastri naturali come alluvioni, terremoti o altri eventi che comportano un accumulo eccezionale di rifiuti.
Adesso, la CSEA - Cassa Servizi Energeteci e Ambientali ha tolto i dubbi fornendo l'interpretazione peggiore per i Comuni in una FAQ:
FAQ07 - Nella dichiarazione si deve dichiarare l’incassato o il “fatturato”?
Nelle dichiarazioni deve essere indicato il numero di utenze per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell’anno di riferimento (c.d. “anno fatturazione”), indipendentemente dai relativi incassi.
Ma allora non è più corretta l'allocazione contabile in partite di giro, come invece aveva ipotizzato lo stesso Ministero Economia e Finanze in una risposta a un quesito di ente comunale.