Componenti perequative TARI non vanno in partite di giro
La Corte dei Conti Lombardia, con parere n. 15/2025, ha affermato - discostandosi dalla Ragioneria Generale dello Stato - che le componenti perequative TARI non vanno allocate contabilmente in partite di giro.
La Sezione rileva che la delibera n. 386 del 3 agosto 2023 che ha introdotto le due componenti perequative UR1 e UR2 da aggiungere all’importo della TARI, ne ha anche definito le modalità di riversamento a CSEA. L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo di effettuazione dell’operazione contabile di versamento, presuppone l’interpretazione di un aspetto già oggetto di regolazione da parte di ARERA i cui provvedimenti sono impugnabili in prima istanza innanzi al Giudice Amministrativo (art. 133, co. 1, lett. l) CPA) e, successivamente, controvertibili, quanto alla loro concreta esecuzione, nelle forme contenziose ordinarie, per cui non vi può essere una pronuncia da parte di questa Sezione sullo specifico punto. Stante l’onere posto in capo al Comune, occorre comunque prevedere il riflesso sul bilancio dell’ente, sia di cassa sia di competenza, nel caso vi sia un effetto sui residui attivi a cui si deve provvedere con un adeguato accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE).
Per quanto attiene alla loro contabilizzazione (se tra le entrate di parte corrente del titolo terzo o tra le partite di giro), l’attuale disciplina non prevede che le due componenti - che non sono partite di giro, in quanto non rappresentano un mero passaggio di denaro senza effetti per il bilancio del comune (come se agisse in qualità di intermediario nel riversare le somme a CSEA) - possano essere riversate a CSEA separatamente dalla TARI, per cui si determina un rapporto di accessorietà tra le voci di costo aggiuntive e la TARI che conduce all’imputazione al medesimo titolo delle stesse, secondo la classificazione fornita dall’Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 15, comma 2).