Componenti perequative TARI: arriva anche il parere Corte dei Conti Lombardia
Con Delibera n. 15/2025/PAR, la Corte dei Conti della Lombardia si allinea con le indicazioni ormai consolidate di ARERA per quanto concerne le componenti perequative TARI.
Nello specifico, alla Sezione è stato chiesto di esprimere il proprio parere in relazione alle componenti perequative della TARI introdotte con la delibera ARERA n. 386/2023:
- “se è legittimo considerare il valore incassato a titolo di componenti perequative TARI per ciascuna utenza quale somma complessiva da riversare a CSEA scongiurando così la circostanza in cui il Comune si troverebbe ad anticipare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, somme in favore di CSEA senza avere la certezza dell’integrale copertura delle stesse in considerazione dell’incidenza della dubbia esigibilità di una quota parte delle entrate richieste ai fini TARI e delle possibili variazioni diminutive dei valori “bollettati”, e quindi accertati, per effetto delle variazioni che potrebbero essere dichiarate da parte dei contribuenti (come consentito dal Legislatore) fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’emissione dei titoli di incasso TARI, quindi successivamente al termine del 15 marzo per il versamento a CSEA da parte dei comuni”;
- “se, anche in conseguenza del criterio di contabilizzazione appena proposto, l’imputazione delle somme registrate in entrata del bilancio comunale e derivanti dall’applicazione delle componenti perequative TARI debba avvenire tra le entrate di parte corrente del titolo terzo oppure tra le entrate in partite di giro”.
La Sezione regionale di controllo della Lombardia ha espresso il seguente parere:
I. la delibera n. 386 del 3 agosto 2023 che ha introdotto le due componenti perequative UR1 e UR2 da aggiungere all’importo della TARI, ne ha anche definito le modalità di riversamento a CSEA. L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo di effettuazione dell’operazione contabile di versamento, presuppone l’interpretazione di un aspetto già oggetto di regolazione da parte di ARERA i cui provvedimenti sono impugnabili in prima istanza innanzi al Giudice Amministrativo (art. 133, co. 1, lett. l) CPA) e, successivamente, controvertibili, quanto alla loro concreta esecuzione, nelle forme contenziose ordinarie, per cui non vi può essere una pronuncia da parte di questa Sezione sullo specifico punto. Stante l’onere posto in capo al Comune, occorre comunque prevedere il riflesso sul bilancio dell’ente, sia di cassa sia di competenza, nel caso vi sia un effetto sui residui attivi a cui si deve provvedere con un adeguato accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE);
II. per quanto attiene alla loro contabilizzazione (se tra le entrate di parte corrente del titolo terzo o tra le partite di giro), l’attuale disciplina non prevede che le due componenti - che non sono partite di giro, in quanto non rappresentano un mero passaggio di denaro senza effetti per il bilancio del comune (come se agisse in qualità di intermediario nel riversare le somme a CSEA) - possano essere riversate a CSEA separatamente dalla TARI, per cui si determina un rapporto di accessorietà tra le voci di costo aggiuntive e la TARI che conduce all’imputazione al medesimo titolo delle stesse, secondo la classificazione fornita dall’Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 15, comma 2).
La Corte nell’argomentazioni in delibera, aggiunge: “Poiché la delibera ARERA, già citata, n. 386/2023, ha stabilito all’art. 2 che “nei documenti di riscossione sia fornita separata evidenza degli importi addebitati con riferimento alle singole componenti perequative” (emendando il Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti che fissa i requisiti di trasparenza delle bollette, 444-19titr) e che questi importi siano riversati a CSEA, è evidente che l’Autorità ha posto l’onere del rischio del mancato incasso da parte di CSEA in capo all’ente locale che incorrerebbe, eventualmente, nella spesa di interessi moratori in caso di ritardi nel versamento (art. 6, punto 6.7 dell’Allegato A della delibera).