Componenti perequative rifiuti, invio entro il 31 gennaio
L’Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), all’art. 2 dell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/Rif , ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2024, le seguenti componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
componente perequativa UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
componente perequativa UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A alla Deliberazione, le componenti perequative UR1 e UR2, alimentano, rispettivamente, il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (Conto UR1) e il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (Conto UR2), istituiti da ARERA presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).
Ulteriormente, la citata Deliberazione prevede che gli operatori del settore rifiuti[1] (di seguito anche “Operatori”) compilino e trasmettano alla CSEA, entro il 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno “a”), una dichiarazione, da rendere ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, contenente quanto previsto dall’art. 6 dell’Allegato A alla medesima Deliberazione.
I dati e le informazioni richiesti dovranno essere trasmessi tramite il “DataEntry Rifiuti”, disponibile al seguente link https://dataentryrifiuti.csea.it/DataEntryRifiuti/login.html.